Caso Englaro, ecco la lettera di Napolitano al premier

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«Signor Presidente,
lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale». Inizia così la lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, precedentemente all’approvazione da parte del Governo di un decreto legge in relazione al caso Eluana Englaro.

«Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni», continua la missiva, «farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche».

Non è un caso, continua il Presidente della Repubblica, «se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente. Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge - piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica - appare soluzione inappropriata. Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione parlamentare non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità e urgenza ai sensi dell’art.77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso».

Ma, scrive Napolitano, «il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento giuridico vigente. Decisione definitiva, sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve infatti considerarsi, anche un decreto emesso nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile, che ha avuto a oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile pronunciarsi a norma dell’articolo 111 della Costituzione: decreto che ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza della Corte di cassazione e che, al pari di questa, non è stato ritenuto invasivo da parte della Corte costituzionale della sfera di competenza del potere legislativo».

Desta inoltre «gravi perplessità», continua, «l’adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato, delle modalità di tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di disposizione del loro corpo. Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall’art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello Stato ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di principio di miei predecessori (si indicano nel poscritto i più significativi esempi in tal senso). Confido che una pacata considerazione delle ragioni da me indicate in questa lettera valga ad evitare un contrasto formale in materia di decretazione di urgenza che finora ci siamo congiuntamente adoperati per evitare».

Poscritto 1. «Con una lettera del 24 giugno 1980, il Presidente Pertini rifiutò l’emanazione di un decreto-legge a lui sottoposto per la firma in materia di verifica delle sottoscrizioni delle richieste di referendum abrogativo; il 3 giugno 1981, sempre il Presidente Pertini, chiamato a sottoscrivere un provvedimento di urgenza, richiese al Presidente del Consiglio di riconsiderare la congruità dell’emanazione per decreto-legge di norme per la disciplina delle prestazioni di cura erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso specifico, uno degli argomenti addotti dal Capo dello Stato consisteva nel rilievo della contraddizione tra la disciplina del decreto-legge emanando e 'un indirizzo giurisprudenziale in via di definizione'; con lettera 10 luglio 1989 al Presidente del Consiglio De Mita, il Presidente Cossiga manifestò la sua riserva in ordine alla presenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza ai fini dell’emanazione di un decreto-legge in materia di profili professionali del personale dell’ANAS e affermò: 'Ritengo, pertanto, che, allo stato, sia opportuno soprassedere all’emanazione del provvedimento, in attesa della conclusione del dibattito parlamentare sull’analogo decreto relativo al personale del ministero dell’Interno'; in quella stessa lettera e successivamente nella lettera al Presidente del Consiglio Andreotti del 6 febbraio 1990, il Presidente Cossiga richiamò all’osservanza delle specifiche condizioni di urgenza e necessità che giustificano il ricorso alla decretazione di urgenza, ritenendo legittimo da parte sua - in caso di non soddisfacente e convincente motivazione del provvedimento - il puro e semplice rifiuto di emanazione del decreto - legge; con un comunicato del 7 marzo 1993, il Presidente Scalfaro, in rapporto all’emanazione di un decreto-legge in materia di finanziamento dei partiti politici invitò il Governo a riconsiderare l’intera questione, ritenendo più appropriata la presentazione alle Camere di un provvedimento in forma diversa da quella del decreto-legge».

 

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COMMENTI

15 commenti su 1  2   3   pagine dal più vecchio | dal più recente
#5 Economist (75) - lettore
il 06.02.09 alle ore 18:36 scrive:
Il punto inoltre è: Visto che la cassazione ha dato il via libera sulla base di una PRESUNTA e non provata (né con alcun atto scritto né registrato in qualche modo) volontà di Eluana, mi sembra più che ovvio che come sentenza, non stia in piedi, una sentenza di pura presunzione, è tutto meno che retta legge. Dunque, una volta che la cassazione sentenzia in maniera errata, l'unica via per ribaltare una sentenza, in maniera costituzionale e legale, sarebbe stata quella di presentare e far passare una legge con un certo anticipo?
#4 brunobeard (331) - lettore
il 06.02.09 alle ore 18:33 scrive:
"...Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza...." così nella lettera il nostro Presidente. Certamente un corretto iter parlamentare con discussioni prima in Commissione poi in Aula al Parlamento, poi al Senato e se modificata di nuovo in Parlamento, per poi inviarla alla firma con obbligo costituzionale di firmarla entro un mese, sarebbe per il nostro Presidente da preferire. Malauguratamente c'è qualcuno che tutto questo tempo a disposizione non ce l'ha!!!!!
#3 Joseph Custos (1) - lettore
il 06.02.09 alle ore 18:26 scrive:
Il controllo delle leggi non è detenuto dal Parlamentum, ma dal Rex in Parlamento (Hobbes), così, lo stesso autore, afferma che auctoritas non veritas facit legem, principio che oggi prevale nelle democrazie liberali, dove è la maggioranza a stabilire la verità (Zapatero). Ma ricordo che a Norimberga l'accusa e la difesa citavano le stesse fonti, il giuramento di Ippocrate. La richiesta di eutanasia è partita, nel 1939, in Germania, non da un progetto di pianificazione della razza di Hitler, dal Mein Kampf, ma dalla lettera di un padre di un bambino malformato indirizzata al dottor Brandt, medico personale del Furher. Questi lo ha sottoposto al Presidente, che ha approvato, dopo la supervisione del medico stesso. Anche adesso abbiamo gli stessi attori, un richiedente, un esperto, la ragione di stato, che non ha fatto ancora pentire un illustre firmatario della 194. Presidente della città di Moscati, di Cardarelli, di Vico, non lasci che chi ignora la storia sia condannato a ripeterla.
#2 Bobcat1341 (366) - lettore
il 06.02.09 alle ore 18:16 scrive:
Non si può dire che non sia urgente dar da mangiare a chi ha fame o da bere a chi ha sete. Bisognerebbe vedere in base a cosa è stato fatto ricorso presso le Corti superiori. La leggi razziali in Germania erano legittime, ma disumane. Purtroppo l'ONU ed il diritto inetrnazionale cominciano ad andare verso l'eutanasia e, ancora verso la morte (l'aborto) come controllo del numero della popolazione. La questione è la civiltà che vorremmo, oltre ai cavilli. Ha ragione Berlusconi, come il comune cittadino che non toglierebbe il cibo a una persona che tossisce se trasportata lontano da casa, apre gli occhi di giorno e li chiude di notte.
#1 angela piscitelli (86) - lettore
il 06.02.09 alle ore 18:10 scrive:
belle chiacchiere;formalmente corrette:ma cosi' la manda a morte; peccato,Presidente,la correttezza costituzionale vale più di una vita umana? è questo?
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