
Ecco il pacchetto sicurezza del governo. Pubblichiamo ampi stralci del provvedimento che il Giornale è riuscito a visionare in anteprima. Gli articoli del decreto legge che entrerà in vigore entro luglio sono otto.
ESPULSIONE
L’articolo 1 del decreto affronta il tema fondamentale delle espulsioni: «Il giudice ordina l’espulsione ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell’ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»; «Il giudice ordina l'espulsione ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, quando lo straniero sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro mani».
UBRIACHI AL VOLANTE
Nella seconda parte dell’articolo 1 ecco la stretta su chi guida ubriaco o drogato: a chi provoca incidenti stradali mortali «Si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto commesso con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica; 2) soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».
AGGRAVANTE CLANDESTINITÀ
L’articolo 4 sostiene che «quando uno straniero commette un delitto durante la permanenza illegale nel territorio dello Stato, la pena prevista è aumentata di un terzo. Quando ricorre la circostanza di cui al comma 1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste».
DICIOTTO MESI NEI CPT
«La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 60 giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all’espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di 60 giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non potrà, in ogni caso, essere superiore a 18 mesi».
VIETATO AFFITTARE AI CLANDESTINI
L’articolo 5 affronta uno dei temi più importanti, quello dell’affitto di immobili ai clandestini: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi cede in locazione o in godimento ovvero consente per un tempo superiore a un mese, l’uso di un immobile di cui abbia la disponibilità, o di parte di esso, a uno straniero irregolarmente soggiornante, senza osservare l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila».
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