
Milano - Silvio Berlusconi non poteva non sapere della corruzione del giudice Metta, chiamato nel 1991 a decidere chi dovesse controllare la casa editrice Mondadori. Perchè i soldi finiti al giudice venivano da un conto estero della Fininvest, e Berlusconi era all'epoca il numero uno del Biscione: «Sarebbe assolutamente fuori dall'ordine naturale degli accadimenti umani che un bonifico di circa 3 miliardi di lire sia disposto ed eseguito per finalità corruttive senza che il dominus della società, dai cui conti il bonifico proviene, ne sia a conoscenza e lo accetti. Pertanto è da ritenere che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva, corresponsabilità che come logica conseguenza comporta la responsabilità della stessa Fininvest».
É questo il passaggio centrale delle motivazioni della sentenza con cui il giudice milanese Raimondo Mesiano ha condannato il gruppo Fininvest a versare alla Cir di Carlo De Benedetti il gigantesco risarcimento di 750 milioni di euro. Tutto nasce, come è noto, dalla condanna per corruzione del giudice Vittorio Metta, componente della Corte d'appello di Roma che nel 1991, annullando il «cosiddetto «lodo Mondadori», risolse a favore del Cavaliere lo scontro con De Benedetti per il controllo della casa editrice. Insieme a Metta è stato condannato per corruzione Cesare Previti, all'epoca avvocato di Fininvest. Ma, a sorpresa, ora il giudice Mesiano non si limita a prendere per buona la condanna penale di Previ e Metta e a tradurla in un giudizio civile. Mesiano invece ripercorre, interpreta e giudica l'intera vicenda. Analizza la decisione della Corte d'appello di Roma, e stabilisce che - anche a prescindere dalla corruzione di Metta - fu una decisione sbagliata. E soprattutto mette sul banco degli imputati Silvio Berlusconi, che dal processo penale uscì prima per assoluzione e poi per prescrizione. Berlusconi è colpevole, scrive invece Mesiano. Anche se ricorda che davanti alla giustizia civile servono prove più vaghe di quelle necessarie in sede penale: tanto che, afferma, si può arrivare alla certezza anche attraverso un semplice ragionamento: «Il tribunale ritiene qui di poter fare pienamente uso della prova per presunzioni, che nel giudizio civile ha la stessa dignità della prova diretta».
LA SENTENZA DI ROMA Il giudice Mesiano analizza le presunte «anomalie» della sentenza che diede ragione alla Fininvest, a partire dalla sua assegnazione al giudice Metta: «A parere di questo tribunale un primo elemento indiziario che denota l'anomalia del procedimento civile presso la Corte d'appello di Roma è rappresentato dalla assegnazione della causa al giudice Metta». «Si ricava il convincimento di una fortissima concentrazione di cause e di potere nella persona del consigliere Metta, ciò che destò le critiche all'epoca anche della sezione romana di Magistratura Democratica». Tra le altre anomalie, la rapidità con cui venne depositata e battuta a macchina la sentenza, e le indiscrezioni che circolarono sull'esito prima che venisse ufficialmente annunciato.
Ma Mesiano affronta anche il contenuto della sentenza, anche dando atto che affrontava un tema assai complicato come la validità dei patti di sindacato: «Ritiene il tribunale che la questione della validità dei patti di sindacati azionari era nei primi anni '90 ancora molto dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza italiana. Certamente gli argomenti della sentenza Metta hanno un loro valore, ma lo stesso deve dirsi degli argomenti di Cir. Si trattava, in sostanza, di questioni opinabili e certamente non è su questa parte della motivazione che il tribunale fonda il proprio convincimento sulla ingiustizia della sentenza Metta». Eppure la conclusione è che il «lodo» non poteva essere annullato perché la Corte d'appello non poteva entrare nel merito della decisione: «In ciò, come già ritenuto dal Tribunale, sta la grave forzatura e la grave ingiustizia della sentenza della Corte d'appello di Roma».
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