Roma - Immigrazione, criminalità, sicurezza pubblica: i tre elementi forti del disegno di legge sulla sicurezza che domani il Senato approverà in via definitiva e sul quale il governo ha messo tre voti di fiducia sui singoli articoli. Questi i punti principali del ddl.
IMMIGRAZIONE
Il ddl introduce il reato di clandestinità:
è punito con un’ammenda che va dai cinquemila ai diecimila
euro lo straniero che, violando la legge, "fa ingresso o si
trattiene nel territorio dello stato". Inoltre previsto il
carcere per "chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo
di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni". Dal testo sono sparite le norme sui cosiddetti "medici spia". Resta, invece, la norma sulla necessità di essere
in regola con i documenti per accedere agli uffici pubblici.
CIE
Viene prolungata fino a 180 giorni la possibilità di
trattenimento degli irregolari nei Centri di identificazione ed
espulsione. In caso di mancata cooperazione al rimpatrio da
parte del paese terzo interessato o nel caso di ritardi per
ottenere la documentazione necessaria il questore può chiedere
una prima proroga di 60 giorni di questo periodo, cui se ne
può aggiungere una seconda.
FONDO RIMPATRI
Viene istituito
presso il ministero dell’Interno un fondo rimpatri per
finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i
paesi di origine.
TASSA DI SOGGIORNO
La richiesta di
rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta
al versamento di un contributo il cui importo è fissato da un
minimo di 80 a un massimo di 200 euro con decreto del ministro
dell’Economia di concerto con il ministro dell’Interno che
stabilirà anche le modalità del versamento. Il rinnovo del
permesso deve essere chiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza.
Per l’acquisto della cittadinanza il contributo da versare allo
Stato è di 200 euro. Il coniuge straniero di un cittadino
italiano può acquisire la cittadinanza quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data
del matrimonio se risiede all’estero.
ACCORDO DI REINTEGRAZIONE
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
vengono stabiliti con regolamento - su proposta del presidente
del Consiglio e del ministro dell’Interno, di concerto con i
ministri dell’Istruzione e del Welfare - i criteri e le
modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio
del premesso di soggiorno, di un accordo di integrazione,
articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di
validità del permesso di soggiorno. La firma dell’accordo è
condizione necessaria per il rilascio, la perdita totale dei
crediti determina la revoca del soggiorno e l’espulsione dello
straniero; per integrazione si intende "quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e
di quelli stranieri, con il reciproco impegno a partecipare
alla vita economica, sociale e culturale della società nel
rispetto dei valori della Costituzione".
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