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Abu Omar, il giudice: "Il Sismi sapeva tutto"

Pubblicata la motivazioni della sentenza di condanna agli 007 Usa per l'imam rapito nel 2003: "Operazione della Cia con la conoscenza e forse la compiacenza dei servizi segreti italiani". Poi attacca la Consulta sul segreto di Stato: "Paradosso logico e giuridico preoccupante"

Abu Omar, il giudice: "Il Sismi sapeva tutto"

Milano - Il rapimento di Abu Omar, l'imam estremista sequestrato a Milano nel febbraio 2003, avvenne ad opera della Cia con la "conoscenza e forse la compiacenza" del Sismi: ma la responsabilità penale dei nostri servizi segreti non è stata accertata a causa del segreto di Stato apposto dai governi Prodi e Berlusconi e confermato dalla Corte Costituzionale con una sentenza che costituisce "un paradosso logico e giuridico di portata assoluta e preoccupante".

Motivazioni Sono questi i passaggi principali delle motivazioni - depositate questa mattina - della sentenza con cui il giudice Oscar Magi ha condannato per il sequestro Abu Omar un folto gruppo di 007 americani, prosciogliendo invece Nicolò Pollari, ex direttore del Sismi, e il suo braccio destro Marco Mancini. Scrive Magi: "Il “rapimento” o meglio la “extraordinary rendition” di Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003, è stato voluto, programmato ed attuato da un gruppo di agenti Cia che, in ottemperanza a quanto espressamente deciso in sede politica competente, ha operato in Milano e in Italia del nord nelle date precedenti al febbraio 2003 fino al compimento dell’atto, per poi abbandonare il territorio dello stato nei giorni e mesi successivi allo stesso. Tale attività è stata programmata e compiuta con il supporto organizzativo e operativo dei responsabili Cia a Milano e a Roma (responsabili per l’Italia), con la fattiva disponibilità del Comandante Usa della base aerea di Aviano e con l’importante aiuto da parte di Pironi Luciano, agente Ros di Milano, appositamente reclutato per il compimento dell’operazione.

Il ruolo dell'Italia L’esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte delle massime autorità responsabili del servizio segreto Usa (e cioè Castelli, Russomando, Medero, De Sousa e Lady) lascia presumere che tale attività sia stata compiuta quantomeno con la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe autorità nazionali, ma di tale circostanza non è stato possibile approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti) per l’apposizione/opposizione di segreto di Stato da parte delle autorità governative italiane".

Corte Costituzionale Magi ha parole severe per la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha confermato la validità del segreto di Stato: "Un paradosso logico e giuridico” di portata assoluta e preoccupante". "La portata di tale decisione/interpretazione è stata molto “invasiva” nello sviluppo della istruttoria dibattimentale, consentendo agli imputati non solo di evitare, in massima parte, il loro esame dibattimentale, ma di evitare che confluissero nell’alveo decisorio anche le dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle indagini preliminari ha finito con l’estendere l’area del segreto in modo assolutamente abnorme, fino al rischio di trasformare quest’ultimo in una “possibile eccezione assoluta ed incontrollabile allo stato di diritto”, così come finora conosciuto". E ancora: "Consentire che gli imputati di una gravissima vicenda penalmente perseguibile possano andare esenti da una corretta valutazione delle loro responsabilità perché i loro rapporti con servizi segreti di altri paesi e gli assetti organizzativi ed operativi del loro servizio pur se collegati al fatto reato in questione sono coperti da segreto di Stato, significa, in termini molto semplici, ammettere che gli stessi possano godere di una immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale, immunità che non sembra essere consentita da nessuna legge di questa Repubblica.

Questo giudice vi è stato costretto in conseguenza dei dettami contenuti nella sentenza della Corte e ne avrebbe fatto volentieri a meno se solo avesse potuto seguire i dettami della propria coscienza professionale e della propria volontà conoscitiva".

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