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La Corte Ue boccia la tassa Soru

L’imposta regionale è in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi e costituisce un aiuto di stato. La legge era stata introdotta nel 2006 dalla giunta regionale guidata da Soru, ma era stata successivamente cancellata con la Finanziaria 2009

La Corte Ue boccia la tassa Soru

Lussembrugo - La tassa sul lusso della Sardegna viola le norme comunitarie. E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea del Lussemburgo. L’imposta regionale sullo scalo turistico di aeromobili e di imbarcazioni che grava sui soggetti aventi domicilio fiscale al di fuori della regione, spiegano i giudici nella sentenza emessa oggi, è in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi e costituisce un aiuto di stato. La legge era stata introdotta nel 2006 dalla giunta regionale guidata da Renato Soru, ma era stata successivamente cancellata con la Finanziaria 2009.

Bocciata la tassa sul lusso La Corte europea precisa che, anche se l’imposta sugli aeromobili non riguarda le prestazioni di trasporto, ciò "non implica che essa sia priva di qualsiasi nesso con la libera prestazione dei servizi". Infatti, sebbene, in via di principio, la nozione di "servizi", rilevano i giudici, si applichi soltanto a quelli che sono resi dietro remunerazione, essa include anche la libertà dei destinatari dei servizi di recarsi nello Stato membro nel quale si trova il prestatore per beneficiarvi di una pluralità di servizi (quali quelli forniti negli aerodromi e nei porti). In questo senso lo scalo, che è interessato dall’imposta, costituisce quindi "un presupposto necessario per la fruizione dei servizi diversi da quello reso senza remunerazione".

La disparità di trattamento La Corte considera quindi che "la disparità di trattamento tra residenti e non residenti costituisce una restrizione alla libera circolazione poichè non vi è alcuna obiettiva diversità di situazione che possa giustificare la disparità di trattamento fra le varie categorie di contribuenti". Secondo la Corte, inoltre, "è pacifico" che l’imposta riguarda gli scambi tra gli Stati membri e che essa "può falsare la concorrenza", poiché attribuisce "un vantaggio economico agli operatori stabiliti in Sardegna". Inoltre, la legge tributaria regionale che accorda a talune imprese il non assoggettamento all’imposta costituisce, sottolinea ancora la Corte, "una rinuncia della Regione al gettito fiscale che essa avrebbe potuto di regola riscuotere".

Il vantaggio tributario L’imposta conferisce un "vantaggio tributario di natura selettiva alle sole imprese stabilite sul territorio regionale rispetto a quelle che non vi hanno il domicilio fiscale, fermo restando che queste due categorie di imprese si trovano in una situazione fattuale e giuridica paragonabile al momento in cui esse fruiscono dei servizi di scalo in Sardegna".

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