Cronache

Cambiano i reati tributari: ecco quelli depenalizzati

La sezione penale della Corte di cassazione sta pronunciando le prime sentenze con le quali esclude la configurazione dei reati per condotte integranti i reati come delineati dalla vecchia normativa

Cambiano i reati tributari: ecco quelli depenalizzati

La sezione penale della Corte di cassazione sta pronunciando le prime sentenze con le quali esclude la configurazione dei reati per condotte integranti i reati come delineati dalla vecchia normativa. Le decisioni della Corte di cassazione. Con la revisione del sistema penale per i reati tributari, tra l’altro, sono state innalzate le soglie di rilevanza penale per i reati di dichiarazione infedele (art. 4 dlgs 74/2000) e di omesso versamento dell’Iva (art. 10-ter dlgs 74/2000). Prima dell’entrata in vigore del dlgs 158/2015 le fattispecie delittuose, come ricorda Italia Oggi, si configuravano qualora, oltre ad altri specifi ci elementi richiesti da ciascuna norma, il contribuente rispettivamente evadesse imposte per un importo superiore a euro 50 mila o omettesse di versare l’Iva per euro 50 mila. Dal 22 ottobre 2015, invece, tali reati si configurano qualora il contribuente evada imposte per il maggior importo di euro 150 mila e ometta il versamento dell’Iva per euro 250 mila.

In virtù dell’operare del principio del favor rei la Corte di cassazione ha escluso che le condotte dei contribuenti, seppure integranti le fattispecie di reato in ragione delle norme in vigore al momento della commissione del fatto, abbiano oggi rilevanza penale alla luce delle nuove disposizioni, ciò in quanto le condotte tenute non superano le soglie attualmente rilevanti ai fi ni dell’integrazione del reato (Cass. 891/2016 e 3098/2016). Anche con riferimento al reato di dichiarazione infedele conseguente a comportamenti ritenuti abusivi/elusivi, ascritti al contribuente per condotte tenute prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente, la Corte di cassazione ha affermato che questo non può essere oggi contestato all’imputato in quanto per espressa previsione normativa è esclusa la rilevanza penale delle fattispecie di abuso/elusione (Cass.

3876/2016 e 40272/2015).

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