Cronache

Cassazione, l'ambulante troppo insistente commette reato di molestie

Per i giudici della suprema Corte se il comportamento del venditore è particolarmente petulante e insistente, l'illecito penale scatta perché il soggetto è consapevole del suo modo di fare

Cassazione, l'ambulante troppo insistente commette reato di molestie

Una sentenza che avrà molto probabilmente delle ripercussioni sul comportamento spesso fin troppo oppressivo dei venditori quella della Cassazione, che ha dichiarato che l'ambulante obiettivamente petulante commette il reato di molestie.

Nel caso di specie una signora, dopo aver effettuato un'operazione di sportello presso un bancomat, era stata avvicinata da un uomo che aveva tentato di venderle dei profumi. Al rifiuto di questa il venditore, spalleggiato da un socio in affari, si era messo a tallonare la donna con particolare insistenza, iniziando a parlare di diritto al lavoro e lasciandola in pace solamente quando questa era riuscita a raggiungere il marito che l'aspettava in auto. Il tribunale di Termini Imerese (Palermo) aveva condannato il venditore ambulante per molestie e l'imputato aveva proposto ricorso adducendo come motivazioni il fatto che la condanna era stata effettuata solamente basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa ed inoltre che lui voleva solamente vendere il profumo senza molestare.

La Cassazione con la sentenza n. 35718/2018 ha bocciato il ricorso dell'imputato ribadendo che le dichiarazioni della persona offesa, se oggettivamente e soggettivamente credibile, possono costituire l'unica fonte di prova della decisione. I supremi giudici inoltre hanno sostenuto di come fosse impossibile che l'ambulante, col suo agire pressante, indiscreto e impertinente, ovverosia petulante, non si fosse avveduto dell'oggettivo disturbo arrecato e dell'inutile petulanza del suo agire.

In sostanza per i giudici l'insistenza era talmente tanta che l’imputato non poteva non accorgersi di disturbare, a prescindere dallo scopo che lo muoveva (tentare di vendere un profumo).

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