Cronache

Inserisci il cellulare di qualcuno in un sito di incontri sessuali? Per la Cassazione è reato

Confermata la condanna di una giovane triestina che, per vendicarsi di una donna, aveva iscritto a suo nome un nickname sulla chat "Incontri by Supereva"

Inserisci il cellulare di qualcuno in un sito di incontri sessuali? Per la Cassazione è reato

Commette il reato di sostituzione di persona chi si prende lo sfizio di inserire il cellulare di un'altra persona in un sito di incontri sessuali: così, giusto per darle fastidio e rovinarle la reputazione, come si faceva una volta scrivendo i numeri di telefono dei compagni di scuola sui muri dei gabinetti pubblici.

Per questo la Cassazione ha confermato la condanna di una giovane triestina che, per vendicarsi di una donna da cui riteneva di avere subito dei torti, e che era impegnata contro di lei in una causa civile, aveva iscritto a suo nome un nickname sulla chat telematica "Incontri by Supereva". Con l'ovvio risultato che il cellulare della poveretta era stato bombardato di telefonate a ogni ora del giorno e della notte da parte di aspiranti ad incontri a luce rossa. Alcuni dei quali l'avevano apostrofata con parole offensive come "troia", ovvero le avevano inviato mms con allegate immagini pornografiche di cui era stata possibile solo una parizale identificazione.

Nel 2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C. C. per i reati di molestie, ingiurie e sostituzione di persona. Ed è su quest'ultima imputazione che si è concentrato il ricorso in Cassazione dei legali dell'autrice della bella pensata. Ma la Quinta sezione penale dellaCassazione ha stabilito che "i profondi, e per certi versi rivoluzionari, cambiamenti che l'evoluzione tecnologica ha prodotto atraverso l'affermarsi dele nuove tecnologie informatiche, consentendo una diffusione di informazioni e possibilità di comunicazione diretta tra gli interessati pressocchè illimitate" costringono a interpretare in modo più "moderno" le vecchie norme del codice penale. E "nella prospettiva che si propone, dunque, il nickname quando, come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo". Infati "il nickname Mkysex, in cui appaiono due lettere contenute nel nome e cognome della persona offesa, corredato inoltre dal numero di telefono mobile della stessa, non lascia alcun dubbio sulla sua natura di contrassegno identificativo di una specifica persona fisica disposta ad incontri ed a comunicazioni di tipo sessuale con i frequentatori della chat che, a tale scopo avrebbero potutto contattarla telefonicamente, come effettivamente avvenuto".

Ad essere danneggiata dall'annuncio apocrifo non è stata, secondo la Cassazione, solo la incolpevole signora che si è trovata subissata di telefonate, ma anche gli amanti del porno che le si sono rivolti: "I soggetti indotti in errore vanno identificati negli utenti della rete, i quali credendo di poter entrare in contatto con una persona disponibile ad incontri e comunicazioni di natura sessuale, si sono trovati davanti ad una persona del tutto diversa, rimanendo peraltro coinvolti, è da presumere contro la loro volontà, nelle indagini di polizia giudiziaria; dall'altro appare incontestabile che lo scopo della C.

fosse proprio quello di arrecare un danno alla X, inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche, idonee a lederne l'immagine e la dignità, nonchè a comprometterne la serenità".

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