Cronache

"Lecito non pagare il canone Rai se non si riceve il segnale"

Il garante del Friuli: "È immorale esigere il pagamento per un servizio che non si riesce a garantire"

"Lecito non pagare il canone Rai se non si riceve il segnale"

Se in casa vostra non ricevete il segnale Rai, avete diritto a non pagare il canone alla tv pubblica.

A stabilirlo è il garante del contribuente del Friuli Venezia-Giulia, che ha replicato a un parere contrario della direzione torinese dell'Agenzia delle Entrate. Il pronunciamento del garante, racconta il quotidiano triestino Il Piccolo, è stato provocato dall'esposto del tributarista friulano Alessandro Perusin, rimasto vittima di una variazione della trasmissione che lo ha lasciato senza i programmi della Rai.

Il disservizio, sostiene Perusin, riguarderebbe molti cittadini nelle province di Udine e Pordenone. Che, per ovviare al problema, sono costretti a sostenere spese impreviste di antennista e di adeguamento.

Il tributarista, dunque, ha valutato l'opzione di sospendere il pagamento del canone, interpellando il garante regionale Carlo Dalpelo, che a sua volta ha domandato un parere all'Agenzia delle entrate di Torino.

La risposta del fisco è stata netta: il pagamento del canone è dovuto da chiunque possegga un apparecchio, "che la ricezione sia possibile o meno". Si dovrebbe insomma pagare la possibilità di ricevere, non la ricezione stessa. Ieri però, il garante ha controreplicato, esprimendo la propria contrarietà alla posizione espressa dall'Agenzia: "L'assunto dell'Agenzia delle entrate - scrive Dapelo - secondo cui il presupposto dell'obbligo tributario di corrispondere il canone di abbonamento radiotelevisivo risiede nella semplice detenzione di un apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni a prescindere dalla circostanza che non sia possibile, per carenza di segnali, ricevere i programmi della concessionaria del servizio pubblico non può essere condiviso".

In termini giuridici, il garante fa appello al principio del "inademplenti non est adimplendum", per cui una delle due parti di un contratto può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.

Sarebbe insomma immorale esigere il pagamento per un servizio che non si riesce ad erogare.

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