Cronache

Omicidio stradale, revoca della patente fino a 30 anni

Si tratta della terza modifica dell’articolo 6 che prevedeva l'ergastolo della patente, sostituito con l’introduzione della revoca

Omicidio stradale, revoca della patente fino a 30 anni

Non è l’ergastolo della patente ma poco ci manca. Il pirata della strada che provoca la morte di una persona rischia la revoca della patente, anche quella nautica, fino a 30 anni, se ha l’aggravante di essere in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e aver superato i limiti di velocità. Il ddl sugli omicidi stradali cambia con un emendamento depositato in commissione Giustizia del Senato dal relatore Giuseppe Cucca (Pd). Si tratta della terza modifica dell’articolo 6, quello che prevedeva appunto il cosiddetto ergastolo della patente, trasformato poi in sospensione da 5 a 12 anni e oggi sostituito per intero con l’introduzione della revoca. In questo modo dovrebbero essere superati i dubbi di costituzionalità che erano stati avanzati nei giorni scorsi al testo precedente. Ora, con il nuovo testo, dopo la revoca della patente e al termine del periodo previsto dalla legge (da un minimo di 4 a un massimo di 30 anni), sarà possibile sostenere nuovamente gli esami necessari per conseguirla di nuovo.

Ecco le altre pene contenute nell’emendamento: Per chi al volante provoca la morte di una persona la revoca della patente sarà di 12 anni se non ci sono aggravanti. Termine elevato a 20 anni nel caso in cui il conducente sia stato in precedenza condannato per aver guidato in stato di ebbrezza o aver guidato un’imbarcazione senza avere conseguito l’abilitazione. Per chi invece causa lesioni a terzi la revoca è di 4 anni che diventano 8 se il pirata è stato in precedenza condannato per aver guidato in stato di ebbrezza o aver guidato un’imbarcazione senza avere conseguito l’abilitazione.

Sarà invece di 10 anni se l’interessato si trova alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazioni per sostanze stupefacenti e abbia anche violato i limiti di velocità.

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