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Processo Unipol, i legali di Berlusconi ricusano il giudice

I difensori di Silvio Berlusconi hanno presentato istanza di ricusazione nei confronti del giudice Maria Teresa Guadagnino perché "nel processo Mediaset ha espresso giudizi sulla personalità dell'ex premier"

Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi
Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi

La difesa di Silvio Berlusconi ha presentato istanza di ricusazione nei confronti di uno dei tre giudici del processo Unipol che vede al centro l’intercettazione Fassino-Consorte.

I difensori hanno ricusato il giudice Maria Teresa Guadagnino, perché nel processo Mediaset ha espresso in sentenza giudizi sulla personalità dell’ex premier, con riferimento in particolare alla "capacità a delinquere" e alla "immensa disponibilità economica all’estero dell’imputato", frasi
riportare nelle motivazioni della sentenza di condanna a quattro anni di carcere per frode fiscale.

In un primo momento, durante l’udienza di oggi, i legali avevano chiesto al giudice Guadagnino di astenersi, prospettando un’istanza di ricusazione nel caso in cui non lo avesse fatto. Di fronte alla "risposta" del presidente del collegio, Oscar Magi, che ha fatto capire la non intenzione di Guadagnino di lasciare il collegio, gli avvocati hanno depositato alla quinta sezione della Corte d’Appello, competente per vicende come questa, l’istanza di ricusazione.

Nei prossimi giorni, i giudici della Corte d’Appello dovranno valutare se dichiarare ammissibile l’istanza e quindi rifare un’udienza per discuterla, oppure respingerla come inammissibile.

Nel processo Unipol Berlusconi è imputato insieme al fratello Paolo che come editore del quotidiano di via Negri risponde oltre che di rivelazione di segreto d’ufficio anche di ricettazione e millantato credito.

Il processo potrà proseguire ugualmente. La procedura di ricusazione non lo interrompe fino alla vigilia della sentenza. Per emettere il verdetto i giudici devono aspettare la decisione della corte d’Appello che arriverà nel giro di massimo una ventina di giorni nel caso in cui venisse convocata l’udienza camerale alla presenza delle parti.

In caso di inammissibilità dell’istanza la procedura sarebbe ancora più breve.

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