Cronache

Sosta in corsia d'emergenza per fare pipì: arriva l'ok della Cassazione

La decisione della Cassazione è arrivata in seguito all'episodio che aveva visto subire un tamponamento da un tassista che si era fermato per espletare un bisogno fisiologico

Sosta in corsia d'emergenza per fare pipì: arriva l'ok della Cassazione

In autrostrada ci si potrà fermare nella corsia di emergenza qualora si avesse la necessita di espletare un bisogno fisiologico. In altre parole è consentito fare la pipì. È questa la decisione che la Cassazione ha intrapreso, facendo chiarezza sul concetto di "malessere" - richiamato nell'articolo 176 del Codice della strada - per consentire la sosta nelle corsie di emergenza. Infatti sarà sufficiente che il livello del disagio (anche transitorio) sia tale da impedire all'automobilista una guida corretta, attenta e sicura.

Il recente caso

Un tassista si era fermato lungo la corsia di emergenza e stava risalendo sulla vettura dopo aver espletato il bisogno: nel frattempo si è verificato un brusco tamponamento con un motociclo, il cui guidatore è deceduto. L'uomo è stato successivamente chiamato a rispondere di omicidio colposo commesso con contestuale violazione dell'articolo 176 C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di assoluzione del giudice per l'udienza preliminare "perché il fatto non costituisce reato".

L'appello delle parti civili (fratello e figlio della vittima) non è stato accolto dalla Cassazione per due motivazioni principali: il tassista soffre di problemi prostatici - perciò legittimato a sostare nella corsia di emergenza - ed il corretto parcheggio della macchina. Perciò era stato presentato ricorso contestando la qualifica del "bisogno urinario come malessere, non essendo tale incontinenza cronica che non costituisce alcunché di imprevedibile o improvviso". Tuttavia la Cassazione, si legge su

html" data-ga4-click-event-target="external" target="_blank" rel="noopener">Today, ha definito infondato il ricorso, definendo il termine malessere nel "lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria".

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