Bail in: i cinque rischi per i risparmiatori
20 Gennaio 2016 - 08:37Mentre le banche italiane sono in affanno, il bail in, il prelievo forzoso sui conti in caso di crac è romai realtà anche in Italia. Così, per chi deposita i propri risparmi in banca, arrivano nuove regole che vanno chiarite. Ecco cosa prevede il bail in
Mentre le banche italiane sono in affanno, il bail in, il prelievo forzoso sui conti in caso di crac è romai realtà anche in Italia. Così, per chi deposita i propri risparmi in banca, arrivano nuove regole che vanno chiarite. Ecco cosa prevede il bail in:
Tutti i depositi garantiti entro 100mila euro - Il principio chiave del bail in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi deve contribuire in maniera maggiore al risanamento. I normali correntisti, invece, hanno posizioni più garantite. In caso di dissesto della banca, quindi, ai depositi fino a 100mila euro non succede nulla. Fino a questa soglia, rientrano nelle tutele dei fondi di Garanzia dei depositi. La garanzia riguarda conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio.
Soglia doppia per i conti cointestati - La garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi non riguarda il singolo conto ma il depositante. Tradotto: in caso di conto corrente cointestato a due persone, l’importo massimo garantito sarà pari a 200mila euro complessivi, il doppio del normale. Nel caso di due conti intestati alla stessa persona nella stessa banca, l’importo massimo protetto, però, sarà pari a 100mila euro.
Zero effetti sumutui e prestiti - Le norme sul bail in non portano nessun impatto su mutui e prestiti. Questi, infatti, sono dei debiti e non dei crediti nei confronti della banca. In caso di dissesto finanziario o di fallimento della banca, il contratto in questione viene trasferito all’istituto che subentra. Il cittadino, quindi, continuerà a pagare le sue rate mensili al nuovo istituto: questo gli applicherà le stesse condizioni contrattuali del vecchio.
Niente rischi sul dossier dei titoli - Una precisazione importante sui titoli. Tutti quelli depositati presso i conti titoli (comprese le azioni di altre società) non sono inclusi nella procedura di bail in, sempre che non siano stati emessi dalla banca coinvolta dal dissesto. A essere toccati, invece, le azioni e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale emessi dall’istituto di credito in crisi. Il principio vale per titoli, azioni di risparmio, obbligazioni convertibili.
I crediti alleimprese non si toccano - Sulle imprese il ragionamento è più complesso. I depositi che superano i 100mila euro delle piccole e medie imprese non sono protetti in maniera assoluta, come quelli sotto i 100mila, ma saranno aggrediti solo se tutte le altre categorie di strumenti finanziari hanno esaurito le disponibilità. Non hanno la stessa tutela i depositi delle grandi imprese. Escluso dal bail in il fido bancario.
I bond "senior" sono salvi - Discorso a parte per le obbligazioni bancarie. Quelle collegate a soggetti diversi dalla banca non verranno toccate dal bail in. Per i bond emessi dalla banca però saranno salve le obbligazioni garantite. I «covered bond» sono caratterizzati da un profilo di rischio molto basso: andranno protetti come un conto corrente.
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