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Processo Mediaset, bocciato il legittimo impedimento per Berlusconi

La Consulta respinge il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Palazzo Chigi nei confronti del tribunale di Milano. Il Cav è stato condannato in primo grado e in appello a 4 anni di reclusione e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

Processo Mediaset, bocciato il legittimo impedimento per Berlusconi

La Corte costituzionale ha detto no. Respinto il ricorso di Silvio Berlusconi per il legittimo impedimento (giudicato non assoluto, in questo caso)che non ha consentito all’allora premier di partecipare all’udienza del 10 marzo 2010 del processo Mediaset, per un concomitante consiglio dei ministri. Mentre i ministri Pdl si dicono "allibiti e preoccupati", lo stesso Berlusconi assicura: "L’odierna decisione della Consulta, che va contro il buon senso e tutta la precedente giurisprudenza della Corte stessa, non avrà alcuna influenza sul mio impegno personale, leale e convinto, a sostegno del governo né su quello del Pdl". Ma il leader aggiunge: "Continua un accanimento giudiziario nei miei confronti che non ha eguali nella storia di tutti i Paesi democratici".
A questo punto, però, la sorte del Cavaliere sembra segnata: a novembre la Cassazione potrebbe confermare la condanna d'appello a 4 anni di carcere e 5 di interdizione dai pubblici uffici e, per la legge sulla incandidabilità, lui dovrebbe lasciare il parlamento. Secondo la Consulta, toccava ai giudici di Milano valutare l’effettiva impossibilità del Cavaliere a presentarsi in tribunale e toccava all’"imputato Presidente del Consiglio" rispettare "il principio della leale collaborazione tra poteri dello Stato".
Il rifiuto di riconoscere il legittimo impedimento da parte dei giudici è giustificato dal fatto che la data era stata concordata con l’imputato, dopo numerosi rinvii e la difesa di Berlusconi non ha giustificato adeguatamente la necessità per lui di fissare la riunione di governo proprio in quel giorno. Questo, appunto, senza "alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), nè circa la necessaria concomitanza e la “non rinviabilita“ dell’impegno, nè circa una data alternativa per definire un nuovo calendario".

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