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La scuola deve fornire gli strumenti didattici idonei per l'apprendimento allo studente dislessico: una calcolatrice per la matematica e un programma di video scrittura per le materie letterarie. Ma non solo. Deve anche predisporre un piano di studi personalizzato. Così ha deciso il Tar di Milano che ha annullato la bocciatura di Andrea (nome di fantasia) decisa negli scrutini del giugno scorso e l'ha promosso per legge alla classe 4 dell'Istituto Volta. A fare ricorso ai giudici del Tribunale amministrativo erano stati i genitori del ragazzo sedicenne affermando che «nella bocciatura i professori non avevano tenuto in debito conto il disturbo che caratterizza il ragazzo».
Era in quarta elementare Andrea quando il Dipartimento di clinica neurologica e psichiatrica dell'età evolutiva dell' Istituto Neurologico Casimiro Mondino aveva attestato che il bimbo soffriva di disortografia seppur di grado lieve, con presenza di disgrafia, precisando che in forza di tale situazione egli aveva bisogno , in ambito scolastico, di opportuni strumenti quali l'utilizzo di questionari, di appunti, di spiegazioni in forma scritta «in modo da ridurre il carico cognitivo richiesto dalle operazioni grafo motorie al fine di consentire la memorizzazione e l'apprendimento», nonché dell'utilizzo di un programma di video scrittura con segnalatore ortografico o un programma di video scrittura con sintesi vocale. Nel 2007 viene confermata l'esistenza di un «disturbo specifico della lettura (dislessia)», ribadendo l'esistenza di problemi di grafia e nell'ortografia. Carte alla mano i genitori di Andrea mostrano la documentazione clinica nella quale si evidenzia l'opportunità dell'utilizzo di un programma di video scrittura e l'uso di un calcolatore in matematica. l'Istituto scolastico era a conoscenza del la dislessia di Andrea. «Ciò nonostante - scrivono i giudici nella sentenza - il provvedimento impugnato, recante la non ammissione alla classe successiva dell'interessato, non contiene, sul piano motivazionale, alcun riferimento alla particolare condizione in cui versa lo studente, essendo stata omessa ogni valutazione del disturbo specifico dell'apprendimento che caratterizza il ragazzo. Del resto non risulta la predisposizione da parte della scuola delle misure compensative e dispensative previste dall'ordinamento dirette a sostenere gli studenti che presentano un disturbo specifico dell'apprendimento». «In coerenza con tali finalità è doverosa l'attivazione di appositi strumenti in favore di chi presenta disturbi specifici dell'apprendimento oltre che un percorso di studi individualizzato. Ne deriva che la scuola non solo deve predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati al caso concreto, ma, in sede di scrutino finale, deve valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza». La scuola dunque ha disposto la non ammissione di Andrea alla classe successiva sulla base di una motivazione del tutto insufficiente, perché non presenta alcuna considerazione, neppure sintetica, per la condizione personale dello studente.

Andrea da lunedì sarà ancora sui bamchi di scuola, ma nell'aula di quarta.

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