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Non si possono togliere punti-patente al proprietario dell'auto se il guidatore resta anonimo

La Cassazione stabilisce la nullità della decurtazione dei punti nel caso in cui sia rimasto sconosciuto l'autore di un'infrazione stradale. Chi non comunica l'identità del «reo» può vedersi comminare un'ulteriore sanzione, ma non «pagherà» per le colpe di un altro

Se l'amante prende una multa con la nostra auto è lecito tutelarne la privacy. Così com'è lecito «proteggere» un congiunto o un amico che siano a rischio ritiro della patente, evitando di comunicare che erano alla guida nel nostro veicolo. La decurtazione dei punti sulla patente del proprietario, se non è stato possibile identificare chi era alla guida dell'auto al momento dell'infrazione, è del tutto nulla. Chi non comunica il conducente colpevole di un'infrazione rischia una sanzione ulteriore, ma non la sottrazione dei punti al posto dello «sconosciuto».
Lo ha stabilito una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (la num.16276). I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso di un romano che aveva contestato la sanzione dei punti inflittagli per non aver comunicato chi era alla guida della sua auto passata col rosso. Secondo le Sezioni Unite, il giudice di pace nel confermare la decurtazione, non aveva tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale del 2005. Con la sentenza n. 27 la Consulta aveva dichiarato «l'illegittimità, per contrarietà al principio di ragionevolezza, dell'art 126 bis del Codice della strada, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente; dovendo invece trovare applicazione, in siffatti casi, soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall'art 180 del codice della strada».
Le Sezioni Unite civili della Cassazione, chiamate a sciogliere il nodo giurisprudenziale sulla norma, parlano di «evidente errore» del giudice di pace «verosimilmente non ancora a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione».
Al Giudice di Pace di Roma si era rivolto Matteo M. con un ricorso contro il verbale che conteneva la decurtazione dei punti, notificatogli il 20 aprile del 2004 dalla polizia Municipale. Il giudice di pace, però, con la sentenza depositata del 1 marzo 2005, aveva confermato la multa perchè «le argomentazioni svolte dal ricorrente» non offrivano elementi «volti ad inficiare il verbale».

I supremi giudici della Cassazione hanno annullato la decurtazione dei punti richiamando la pronuncia della Consulta proprio dello stesso anno, il 2005, della quale il «giudice di pace non aveva tenuto conto».

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