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Addio vitalizi, ecco cosa cambia e per chi

Addio ai vitalizi anche per gli ex parlamentari e quindi ricalcolo delle pensioni con criterio totalmente contributivo; applicazione della legge Fornero ma solo a partire dalla prossima legislatura; sanzioni per le Regioni che non si adegueranno ai principi contenuti dalla legge

Addio vitalizi, ecco cosa cambia e per chi

Addio ai vitalizi anche per gli ex parlamentari e quindi ricalcolo delle pensioni con criterio totalmente contributivo; applicazione della legge Fornero ma solo a partire dalla prossima legislatura; sanzioni per le Regioni che non si adegueranno ai principi contenuti dalla legge. Sono queste le novità principali della pdl Richetti sui vitalizi approvata oggi alla Camera. Il provvedimento dovrà poi passare al vaglio dell'assemblea di Palazzo Madama per entrare in vigore.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Viene esteso, nei confronti dei parlamentari in carica e di quelli futuri, il sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare; nel caso in cui i parlamentari optino per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie

NUOVE NORME ANCHE PER EX PARLAMENTARI, STOP VITALIZI

La proposta prevede che il nuovo sistema, interamente contributivo, si applichi integralmente non solo ai parlamentari in carica, ma anche a quelli già cessati dal mandato che percepiscono gli assegni vitalizi: "Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonchè a quelli cessati dal mandato precedentemente".

CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE, LEGGE FORNERO DALLA PROSSIMA LEGISLATURA

Per avere diritto alla pensione il parlamentare deve avere esercitato il mandato per almeno 5 anni. La frazione di anno superiore a 6 mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. Le pensioni saranno calcolate secondo i principi della legge Fornero ma solo a partire dalla prossima legislatura: quelli eletti nella prossima legislatura quindi (sempre che tale legge sia approvata in via definitiva al Senato) percepiranno la pensione come tutti gli altri lavoratori a 66 anni e 7 mesi. Mentre per i deputati dell'attuale e delle scorse legislature valgono le regole della rifoma del 2012 che prevede 65 anni per una sola legislatura e 60 anni per chi ne ha più di una.

RICALCOLO NON SI APPLICA A PENSIONI ALTRI LAVORATORI

Il ricalcolo interamente su base contributiva dei vitalizi dei parlamentari non potrà "in nessun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti ed autonomi". La norma tiene conto della "difformità tra la natura ed il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari". In pratica si precisa che queste regole valgono soltanto per i parlamentari e non per le altre categorie di lavoratori. - GESTIONE RESTA ALLE CAMERE: La gestione dei contributi versati dai parlamentari resta alle Camere e non viene istituita, come invece era previsto in un primo momento, nessuna gestione separata dell'Inps. L'erogazione degli assegni, quindi, rimane in capo al Parlamento.

ENTITA' IMPORTO DELLA PENSIONE

Nel passaggio al sistema contributivo le pensioni dei parlamentari non potranno essere superiori al trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della legge. La determinazione del trattamento previdenziale viene effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori (moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione); il montante contributivo individuale è individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota pari a quella per i lavoratori pubblici; il testo prevede anche l'estensione del nuovo sistema previdenziale anche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

SOSPENSIONE DELLA PENSIONE

Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge. L'erogazione della pensione riprende alla cessazione dell'incarico.

SANZIONI PER REGIONI INADEMPIENTI

Le Regioni si dovranno adeguare ai principi della legge.

Per quelle inadempienti è prevista la sanzione di un taglio del 50% delle somme previste nei bilanci delle Regioni per questa voce.

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