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Ecco la rivoluzione farsa: in caso di licenziamento la parola spetterà ai giudici

Il reintegro resta confermato per gli atti discriminatori non per quelli economici. Ma solo i tribunali decideranno

Ecco la rivoluzione farsa: in caso di licenziamento la parola spetterà ai giudici

Roma - Fuori l' opting out , e lo scarso rendimento dentro i licenziamenti collettivi. Il premier Matteo Renzi parla di «Rivoluzione Copernicana» mentre dal fronte opposto Susanna Camusso, leader Cgil, lo accusa di aver cancellato il lavoro a tempo indeterminato. Più ragionevolmente per i primi due decreti attuativi del Jobs Act si può parlare di un compromesso che ha lasciato indietro l' opting out , ovvero la possibilità per l'azienda di evitare il reintegro del lavoratore licenziato ingiustificatamente, offrendogli una sorta di «super- indennizzo». Un'opzione fortemente voluta da Ncd che ha ceduto di fronte al muro di Renzi che riteneva l' opting out un passo fuori dalla delega avuta dal Parlamento. In sostanza la palla in caso di licenziamento resta in mano al giudice per i discriminatori ed i disciplinari. No anche alla possibilità di licenziare per scarso rendimento. È una novità, invece, l'estensione ai licenziamenti collettivi del regime previsto per quelli economici individuali. Una novità ritenuta pericolosa dai sindacati.

Che cosa cambia con il decreto sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti approvato la vigilia di Natale? Il diritto al reintegro resta confermato per i licenziamenti discriminatori (nulli per esempio per motivi razziali o religiosi) non per quelli economici. Sarà il giudice ad ordinare al datore di lavoro il reinserimento del lavoratore ed il risarcimento del danno subito. Però il lavoratore potrà decidere di avere in sostituzione del ricollocamento una indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione ricevuta.

In caso di licenziamento disciplinare per giusta causa al lavoratore spetta un'indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio. In ogni caso l'indennizzo non potrà essere inferiore a quattro mesi e superiore a 24. Ma se viene dimostrata l'insussistenza dell'atto materiale contestato al lavoratore sarà sempre nel potere del giudice annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione ed al pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità oltre al versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali. Con le modifiche all'articolo 18 in effetti avviene un cambiamento radicale rispetto al passato quando la differenza sostanziale era quella tra le aziende con più o meno di 15 dipendenti. Ora il divario sarà temporale per gli assunti prima del Jobs Act a tempo indeterminato che conservano i loro diritti e quelli assunti dopo il varo del Jobs Act per i quali varrà la nuova disciplina che prevede appunto il reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli che si richiamano alla giusta causa in cui viene dimostrata l'insussistenza di quanto contestato al lavoratore.

Come cambia, invece, il regime degli ammortizzatori sociali? Il decreto che disciplina la riforma dell'Aspi è stato approvato «salvo intese» per un problema di copertura finanziaria confermato anche dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano: «Mancano 400 milioni». Dal primo maggio, comunque, dovrebbe vedere la luce la Naspi, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, destinata ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e gli operai agricoli. Avranno diritto i disoccupati con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. La Naspi non potrà essere superiore a 1.300 euro e subirà una riduzione del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione (dal 2016 la riduzione partirà dal quarto mese). La Naspi potrà essere erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate negli ultimi 4 anni. Dal 2017 al massimo potrà essere erogata per 78 settimane.

Soddisfatti artigiani e piccole imprese che promuovono la riformulazione del contratto e la decontribuzione per le assunzioni.

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