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La Cassazione assolve l'ex sottosegretario Nicola Cosentino

La Corte Suprema scagiona il braccio destro di Silvio Berlusconi in Campania, che in primo grado era stato condannato a 7 anni e sei mesi di carcere

La Cassazione assolve l'ex sottosegretario Nicola Cosentino

A cinque anni di distanza dall’arresto dell’ex sottosegretario all’Economia del Governo Berlusconi, Nicola Cosentino, arriva l’assoluzione della Cassazione. Con l’esponente politico di Forza Italia sono stati scagionati tutti gli altri imputati del processo sul monopolio dei carburanti in Campania. I giudici hanno anche disposto il dissequestro dell’azienda Aversana Petroli, appartenente ai fratelli dell’ex sottosegretario, Giovanni e Antonio.

Le accuse della Procura di Napoli erano di estorsione e illecita concorrenza, reati aggravati dal metodo mafioso. In primo grado Cosentino era stato condannato a 7 anni e sei mesi di carcere, mentre ai fratelli Giovanni e Antonio erano state inflitte rispettivamente condanne a 9 anni e mezzo e 5 anni e 4 mesi.

Per la Corte di Cassazione, dunque, non c’è prova che i Cosentino abbiano cambiato assegni per conto del clan dei Casalesi. Ne fanno fede, come avevano rilevato i giudici di secondo grado, le documentazioni contabili depositate dalla difesa, ma anche le confuse e vaghe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, generiche e contraddittorie: tre pentiti avevano indicato Cosentino come il dominus dell’attività di riciclaggio.

E ci sono prove di segno contrario rispetto all’accusa di estorsione in danno di Luigi Gallo, imprenditore del settore idrocarburi, che avrebbe voluto aprire un distributore di carburanti a pochi metri da un analogo impianto della famiglia Cosentino. Iniziativa, hanno stabilito i giudici della Corte di Appello e da quelli di legittimità, che era stata stoppata dal Comune di Villa di Briano non già per le indebite pressioni sul sindaco fatte da Nicola Cosentino, ma per un atto di autotutela del Comune stesso, essendo quell’attività inibita dalla legislazione vigente a quel tempo.

Stop confermato dal Tar anche in sede di merito.

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