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Scuola, Tar inascoltato sui professori di religione

E' stato publicato oggi sulla gazzetta ufficiale il nuovo regolamento per la valutazione degli alunni. Confermata l’equiparazione dei docenti di religione ai colleghi delle altre materie ai fini dell’assegnazione dei crediti scolastici

Scuola, Tar inascoltato sui professori di religione

Roma - Mentre i 613 mila allievi "rimandati" dei primi quattro anni delle superiori stanno colmando le loro lacune, a suon di costose ripetizioni private, prima di presentarsi davanti alle commisioni che valuteranno il livello raggiunto a estate conclusa e prima dell'avvio del nuovo anno,  arriva il nuovo regolamento sulla valutazione degli alunni. Il testo, pubblicato nella gazzetta ufficiale sotto forma di decreto del presidente della Repubblica (n. 122), entra in vigore oggi. Rimangono confermate quasi del tutto le indicazioni contenute nella bozza iniziale: l’obbligo per essere ammessi alla maturità di acquisire la sufficienza in tutte le materie, ma soprattutto l’equiparazione dei docenti di religione ai colleghi delle altre materie ai fini dell’assegnazione dei crediti scolastici.  Non viene quindi preso in considerazione il parere contrario espresso in materia dal Tar del Lazio il 17 luglio scorso.

Almeno la sufficienza per l'ammissione alla maturità Tra le novità più importanti che introduce il provvedimento vi è la necessità di conseguire, per essere ammessi agli esami di Stato, almeno la sufficienza in tutte le discipline: la regola vale sia per l’esame di licenza media, come del resto già previsto e applicato quest’anno, sia per le scuole superiori (dove invece durante gli ultimi scrutini era stata adottata la norma `interlocutorià voluta dall’ex ministro Fioroni che per l’ammissione all’esame di Stato richiedeva solo la media del sei). Sarebbe utile, per un’applicazione immediata delle nuove indicazioni, che i collegi dei docenti predispongano sin dai primi incontri dell’anno.

Sui prof di religione Tar inascoltato Alcune delle novità introdotte dal dpr 122 erano comunque già state adottate: come anche quella che prevede la presenza attiva e a `pieno titolò dei docenti di religione cattolica per la determinazione dei crediti scolastici (mentre la valutazione della materia continua ad essere espressa dagli insegnanti nominati dal vicariato "senza attribuzione di voto numerico"). Del resto il comma 3 dell’articolo 6 del nuovo regolamento, adottabile da oggi, non lascia spazio a dubbi: "In sede di scrutinio finale - si legge nel dpr 122 - il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe,compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici (...), i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni".

Si attende il pronunciamento del Consiglio di Stato Una conferma che quindi non tiene conto della discussa sentenza emessa il 17 luglio scorso dai giudici del Tar del Lazio, secondo i quali, per non discriminare quel 10% scarso di allievi che non si avvale della religione, non bisognerebbe rendere utile la frequenza della materia ai fini dell’assegnazione dei punti utili alla formulazione del voto di maturità.Tra l’altro la mancata osservazione della pronunciamento dei giudici avviene attraverso l’adozione di un regolamento, quindi non con una procedura amministrativa, e comporta pochi problemi di incompatibilità applicativa rispetto a quanto stabilito dal tribunale laziale. Sempre in attesa, comunque, che si pronunci il Consiglio di Stato.È bene infine ricordare che la presenza dei docenti di religione nel consiglio di classe non ha effetti attivi per tutte le operazioni di scrutinio: ad esempio la materia non viene presa in considerazione per la formulazione delle medie dei cosiddetti 'ottisti', gli studenti super-bravi che si presentano alla maturità senza aver frequentato il quinto anno.

Licenza media, computo aritmetico della prova Invalsi Per quanto riguarda gli esami di licenza media, il nuovo regolamento sulla valutazione prevede che dal 2009/2010 nella determinazione del voto finale debba essere calcolata la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le prove d’esame: prove quindi scritte (anche il test standard Invalsi il cui peso quest’anno era stato deciso invece da ogni istituto) e orali. Oltre che nel giudizio di ammissione di esame (già dal 2008/09 espresso con voto in decimi anziché con giudizio (sufficiente, ottimo, distinto, ecc.). Rispetto alla prima versione del testo non c’è invece più traccia, rispetto alla prima bozza di regolamento, della parte che prevedeva l’assegnazione del voto numerico anche durante le lezioni: i pareri contrari, tra cui quello obbligatorio ma non vincolante del Cnpi, devono evidentemente avere avuto il loro peso.

Obbligo di frequenza anche alle superiori Rimane in piedi invece il `votò numerico anche per la certificazione delle competenze, in disaccordo con quanto avviene nell’Ue. Alle superiori una novità importante, ma solo a riforma avvenuta, riguarderà l’obbligo da parte degli alunni, salvo situazioni particolari, di aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni: viene così introdotto, teoricamente a partire dal 2010/11, il concetto di frequenza obbligatoria invece sino ad oggi adottato solo nella primarie e durante lo scrutinio delle medie inferiori. Pressoché confermata la valutazione dei ragazzi che presentano con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate.

Ciò significa che "la valutazione e la verifica degli apprendimenti - si legge nel dpr 122 - , comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei".

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