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Tifoso ferito da petardo allo stadio, Cassazione: ''Juve risarcisca''

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società bianconera che dovrà riscarcire un tifoso ferito da un petardo al Delle Alpi nel 2004

Tifoso ferito da petardo allo stadio, Cassazione: ''Juve risarcisca''

La Juventus dovrà risarcire con circa 79 mila euro un tifoso ferito da un petardo durante la partita dei bianconeri contro la Fiorentina nel 2004.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal club bianconero contro la sentenza pronunciata nel 2015 dalla Corte d'appello di Torino. L'episodio risale al 10 novembre 2004 durante la partita Juventus-Fiorentina disputatasi ancora al vecchio Delle Alpi, il tifoso venne ferito da un petardo lanciato dal settore ospiti, che lui stesso aveva raccolto per scagliarlo lontano. La bomba carta gli aveva causato danni fisici per i quali gli era stata riconosciuta un'invalidità civile del 45%, tali da indurlo a citare in giudizio la Juventus nel 2009. Il tribunale di Torino con la sentenza di primo grado del 2013 aveva escluso qualunque responsabilità della società sostenendo che "per l'ipotesi di lancio del petardo la responsabilità contrattuale non sussisteva''. Allo stesso tempo "la società aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'ingresso e il lancio di oggetti esplodenti", ritenendo invece colposa la condotta del tifoso, che "aveva raccolto il petardo che poi era scoppiato in mano".

Questa decisione era stata però completamente ribaltata in appello, quando la Juve, invece, era stata condannata a risarcire il tifoso con circa 79 mila euro per il danno subito. Con la sentenza di secondo grado i giudici avevano stabilito che "l'oggetto esploso aveva raggiunto la curva nord provocando lesioni" al tifoso "il quale aveva allontanato con la mano destra il petardo, perchè potenzialmente pericoloso". La condotta del ferito era stata ritenuta ''istintiva e fisiologica, in difetto di prova della possibilità di una agevole fuga e di allontanare l'oggetto con un calcio", per cui sussisteva la responsabilità contrattuale della società bianconera.

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