il commento 2

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di Nella sua ineluttabilità la responsabilità oggettiva, così come prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, appare un controsenso di fronte ai comportamenti di quei tesserati che danneggiano i club di appartenenza. Emblematico il caso della Cremonese che, pur avendo avviato l'indagine della Procura di Cremona, in cui figura parte offesa, è stata penalizzata di 6 punti per responsabilità oggettiva «in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato Marco Paoloni». Paradossale. Paoloni ha tramato contro la sua squadra. Eppure la società è finita ugualmente nel tritacarne d'un codice anacronistico, cornuta e mazziata. L'evidenza dei fatti non è servita ai giudici, anch'essi fuori dal tempo e dalla realtà, per ammettere che la Cremonese non aveva alcuna colpa ed evitare di conseguenza una sanzione iniqua.
In questa direzione va il parere espresso dall'avvocato napoletano Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo: «Fino ad oggi ci siamo trovati di fronte a soggetti che tendevano ad ottenere vantaggi per la loro società, in questo caso (si riferisce al Benevento che a gennaio aveva ingaggiato Paoloni, sempre lui, ndr) ci confrontiamo con un tesserato che svolgeva attività illecita con l'obbiettivo di far perdere la propria squadra per ottenere vantaggi personali di natura economica». Siamo ben lontani dal concetto di responsabilità diretta e oggettiva addebitata alla Juventus per quanto avevano combinato l'ad Giraudo e il dg Moggi in nome e per conto della società bianconera, non certo a titolo personale.
La responsabilità oggettiva, fra l'altro, si scontra con l'art. 27 della Costituzione che, nel primo comma, sottolinea come la responsabilità penale sia personale. In campo sportivo non è così. Basta leggere l'art. 4 nelle sue tre espressioni: «1) le società sono oggettivamente responsabili, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti affini; 2) le società rispondono, altresì, oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori…; 3) le società sono presunte responsabili fino a prova contraria degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee». Manca il comma sugli illeciti commessi a loro svantaggio.
In attesa d'una riforma, spetta ai giudici operare con logica e buonsenso in presenza di club danneggiati dai Paoloni della situazione. Qualcosa del genere fu attuato con il Lecce nel calcioscommesse del 1980.

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