Avete ricevuto la cartella con la paventata e temuta ingiunzione di pagamento? Non sapete che cosa fare. Bisogna sapersi muovere nel mondo della burocrazia e il contro, purtroppo, spesso è un vero e proprio salasso. Che fare? Lavvocato Vittorio Buonaguidi, dellassociazione a difesa dei consumatori «Telefono blu», spiega come si può ricorrere.
Limiti del ricorso: vizi formali e non di merito (mancata oppure viziata notifica, decorso di cinque anni dalla notifica dei verbali di accertamento dell'infrazione, posizione già regolarizzata).
Competenza: ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica della cartella (salvo le ipotesi di competenza del Tribunale ex art. 22 bis della legge 689/1981, per esempio per valore della sanzione superiore a trenta milioni di vecchie lire e per alcune materie specifiche ivi elencate). Quanto alla competenza territoriale si avrà riguardo al giudice del luogo ove è stata commessa linfrazione.
Il procedimento: è esente da bolli e tasse e comporterà al ricorrente la partecipazione ad unudienza innanzi al giudice. Si presenta tramite ricorso da presentare nei confronti dellEnte che risulta creditore, personalmente o a mezzo difensore.
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