Larticolo 474 del Codice di procedura civile, che da sempre identifica quali siano i titoli esecutivi, è stato recentemente riformato. E se prima stabiliva che erano tali - per la parte che ci interessa - «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute» - oggi stabilisce che sono titoli esecutivi «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli», senza altra precisazione. L'ultimo comma della stessa disposizione prevede poi che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio possa aver luogo, oltre che in virtù di sentenze e provvedimenti o atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, sulla base degli atti notarili anzidetti.
Si è, a questo punto, posto il problema se si possano stipulare dai notai contratti di locazione che, prevedendo l'obbligo di rilascio da parte del conduttore al termine dei contratti stessi, abbiano allora (e solo perché stipulati per atto notarile) efficacia esecutiva e costituiscano, dunque, titoli per ottenere il rilascio. Nonostante tutto, sembra difficile (e in questo senso si sono infatti espressi i primi commentatori che hanno affrontato lo specifico problema) riuscire a rispondere affermativamente.
Nel nostro ordinamento, il contratto di locazione è un contratto per così dire «vestito», accompagnato cioè dalla previsione di diverse garanzie, tali da attribuirgli quasi quasi una funzione di per sé «parapubblicistic», essenzialmente al fine di contemperare gli interessi (spesso opposti) del locatore e dell'inquilino.
Sembra quindi impossibile che il legislatore abbia, tutto d'un tratto, scientemente voluto mandare alle ortiche una secolare tradizione del nostro ordinamento processuale, quella del procedimento di convalida di licenza o di sfratto (e, quindi, di un controllo del giudice sul rilascio). E, ancor più, sembra assurdo che il legislatore abbia voluto abrogare, di fatto, la legge sulla cui base il giudice deve fissare la data effettiva del rilascio dell'immobile locato.
*presidente Confedilizia
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.