Lo scioglimento anticipato di uno solo dei due rami del Parlamento (nel caso in questione, la Camera dei deputati) - ipotizzato dal premier Berlusconi in caso di voto di sfiducia al governo a Montecitorio - è previsto e disciplinato dallarticolo 88 della Costituzione italiana, che recita: «Il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse». La disposizione venne adottata dai costituenti nel 1947 in funzione della durata sfasata prevista allepoca per la Camera (cinque anni) e per il Senato (sei anni).
Tale differenza fu successivamente abolita, quando nel 1963 la legge costituzionale del 9 febbraio riformò larticolo 60 della Carta, allineando la durata temporale delle Camere: anche Palazzo Madama da allora viene rieletto con cadenza quinquennale, in contemporanea con la Camera dei deputati.
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