L’ipotesi Sciogliere un solo ramo del Parlamento si può, lo dice l’articolo 88 della Costituzione

Lo scioglimento anticipato di uno solo dei due rami del Parlamento (nel caso in questione, la Camera dei deputati) - ipotizzato dal premier Berlusconi in caso di voto di sfiducia al governo a Montecitorio - è previsto e disciplinato dall’articolo 88 della Costituzione italiana, che recita: «Il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse». La disposizione venne adottata dai costituenti nel 1947 in funzione della durata sfasata prevista all’epoca per la Camera (cinque anni) e per il Senato (sei anni).
Tale differenza fu successivamente abolita, quando nel 1963 la legge costituzionale del 9 febbraio riformò l’articolo 60 della Carta, allineando la durata temporale delle Camere: anche Palazzo Madama da allora viene rieletto con cadenza quinquennale, in contemporanea con la Camera dei deputati.

Ciononostante l’articolo 88 della Costituzione non fu modificato, né allora né successivamente. Pertanto, benché nella storia dell’Italia repubblicana lo scioglimento anticipato di uno solo dei due rami del Parlamento non sia mai avvenuto, esso rimane un’ipotesi del tutto legittima.

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