Roma - I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. È quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto il ricorso del ministero dell’Interno.
È il caso di un automobilista di Treviso che, dopo aver commesso un’infrazione, gi erano stati decurtati i punti della patente. Lui aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato la decurtazione perché "illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio". Contro questa decisione il dicastero ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria.
Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché "non contestava la violazione ascrittagli né la
sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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