Quando difendersi da soli non è punibile

Quando difendersi da soli non è punibile

La legittima difesa è disciplinata dall'articolo 52 del codice penale, secondo cui «non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Detto in altre parole: perchè si configuri la legittima difesa bisogna che ci sia la «necessità» (dunque non se l'aggressore è in fuga), l'attualità del pericolo (che deve essere «presente o incombente») e la proporzionalità all'offesa». Ad ogni modo, per usare un'arma nei casi in cui è consentito dalla legge- cioè per legittima difesa- è necessaria una licenza, che viene rilasciata dai prefetti ed è subordinata alla dimostrazione di «un grave e fondato pericolo per la propria incolumità».

In conclusione, la difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell'immediata prossimità dell'offesa ovvero della contestualità dell'immediata successione della difesa.

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