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Rimborso biglietto aereo senza polizza assicurativa, è possibile? Cosa dice la norma

La legge tutela il viaggiatore, che ha diritto al risarcimento del biglietto quando il volo è impedito da cause che non dipendono dalla sua volontà

Rimborso biglietto aereo senza polizza assicurativa, è possibile? Cosa dice la norma

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È ormai uso comune provvedere all'acquisto del biglietto aereo settimane, se non mesi, prima dell'effettiva data del viaggio. Lo si fa innanzitutto per questioni di prezzo, dal momento che comprare in anticipo il biglietto garantisce spesso e volentieri un impegno meno oneroso per le nostre tasche. C'è poi chi prenota prima per ragioni di organizzazione, o per usufruite di alcuni sconti. L'unica pecca è che, quando si acquista con grande anticipo un biglietto aereo, non si sa mai con certezza se saliremo su questo volo. I disguidi possono essere molteplici, dallo sciopero alle calamità naturali fino ad arrivare a problemi fisici di chi viaggia o al furto dei documenti.

Solitamente non avviene nulla di tutto questo, e la maggior parte delle persone si mette in viaggio salendo sul proprio volo prenotato mesi e mesi prima. Ma cosa succede quando, per una delle svariate ragioni elencate in precedenza, il viaggio salta e non è stata stipulata neppure una polizza assicurativa? Si può sperare comunque in un rimborso?

Rimborso del biglietto senza assicurazione

Partiamo subito premettendo che farsi rimborsare il biglietto aereo non utilizzato senza assicurazione preventiva non è affatto semplice. È prima necessario scontrarsi contro il "muro" di certe compagnie aeree, non sempre molto ricettive, malgrado sia presente una normativa che tutela il viaggiatore.

Il rimborso del biglietto, anche senza assicurazione, in realtà è possibile. Secondo l'articolo 945 del codice della navigazione: "Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto".

A rientrare nell'insieme delle "cause non imputabili" troviamo gli eventi atmosferici, un furto di documenti, un malanno fisico e molto altro. E la tutela, come abbiamo visto, c'è. Se per qualche ragione, che non rientra nelle nostre volontà, non riusciamo a salire sul nostro volo, abbiamo diritto al rimborso dell'intera somma del biglietto. La norma tutela anche in caso di voli cancellati o in ritardo. Tutto ciò a prescindere che si sia fatta una polizza assicurativa o meno.

Valutare i casi

Ci sono poi delle situazioni in cui il rimborso è possibile soltanto se il biglietto è stato cancellato prima della partenza. Il consiglio rimane sempre quello di informarsi, perché non tutte le compagnie aeree hanno le stesse procedure.

È bene non accontentarsi delle risposte che ci vengono fornite dalle compagnie, ma conoscere ciò che prevede la normativa e, se necessario, rivolgersi a un avvocato.

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