Come qualunque lavoratore dipendente, sia che si tratti di settore pubblico o privato, anche colf, badanti e tutti coloro i quali operano nel comparto del Ccnl del Lavoro domestico, hanno diritto a ricevere il Tfr (Trattamento di fine rapporto) quando cessa l’attività con un datore di lavoro.
La “liquidazione” segue, salvo alcune eccezioni, le regole generali previste dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro, con l’opzione per il lavoratore di ricevere il versamento del Tfr tutto insieme al termine delle attività, o di scegliere l’opzione di anticipo di una percentuale.
Ma come funziona? Vediamo un po’ meglio.
Tfr: cosa è ed a chi spetta
Il Tfr, fondamentalmente, è una sorta di retribuzione differita o meglio, una somma di denaro anche cui ha diritto ogni lavoratore subordinato nel momento in cui termina la “dipendenza” nei confronti di un datore di lavoro.
Come prevede l’art. 2120 del codice civile: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
Il trattamento deve essere versato sia in caso di dimissioni volontarie del lavoratore sia per cessazione delle attività dovuta ad altri fattori, come il licenziamento o l’andata in pensione.
Tutti i lavoratori maturano e accantonano, mensilmente, una parte della propria retribuzione affinché vengano erogati all’atto di cessazione del rapporto lavorativo. Nel calcolo economico per definire l’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto, devono essere considerati i giorni di assenza per malattia, le ferie, le maternità o i congedi matrimoniali in quanto concorrono alla somma complessiva della liquidazione, a contrario di quanto accade con i permessi o le assenze non retribuite.
Quando si versa e a quanto ammonta
Come è facilmente intuibile, il trattamento di fine rapporto di norma si versa al termine del contratto di lavoro; il datore di lavoro può anticipare, solo a seguito di espressa richiesta del lavoratore (opzione valida solo una volta all’anno), il Tfr nella misura massima dl 70% di quanto maturato.
Questa opzione di richiedere più volte, durante l’arco temporale del rapporto di collaborazione, un anticipo del trattamento, è valida solo per i lavoratori domestici; per la generalità dei lavoratori, invece, è possibile chiedere un anticipo del trattamento solo dopo 8 anni di anzianità di servizio con lo stesso datore di lavoro e per determinate cause che giustificano la richiesta di anticipazione.
Per eseguire il
calcolo della liquidazione occorre calcolare le somme delle retribuzioni ottenute dal lavoratore in un anno (oltre il valore del vitto e alloggio, se si tratta di una badante convivente) e poi dividere il totale per 13,5.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.