
"Il difensore deve osservare i doveri di dignità e decoro della propria reputazione e dell’immagine della professione anche al di fuori dell’esercizio della funzione difensiva". Sono le parole durissime dell'osservatorio deontologia dell'Unione Camere penali sul caso Garlasco, che ormai da settimane sta catalizzando l'attenzione mediatica. Tutti gli avvocati che sono coinvolti nell'inchiesta sono chiamati a rispondere alle domande dei giornalisti molte volte al giorno: un rapporto, quello dei legali con i media, che lo stesso osservatorio definisce "tanto delicato quanto impellente".
"È innegabile, oramai - scrive l'Osservatorio - che l’uso dei social sia diffuso tra gli avvocati. Ed è innegabile, come già sostenuto in un precedente documento di questo Osservatorio, come il nostro codice deontologico non prevede un divieto in tal senso. Riteniamo, infatti che il Codice Deontologico fornisca una prima risposta positiva alla domanda se l’avvocato difensore “può” esercitare il diritto di difesa del proprio assistito “anche fuori dal processo”, e quindi anche nel processo mediatico. Il tutto però deve avvenire nel rispetto dei doveri deontologici allo scopo di meglio esercitare il diritto di difesa". Il riferimento è indubitabilmente al post di Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: una storia Instagram, pubblicata il giorno in cui il suo assistito era stato chiamato dai pm pavesi per essere interrogato, in cui affermava "Guerra dura e senza paura. Cpp (codice di procedura penale) we love you".
Nella nota, si segnala come "l'’interlocuzione del difensore con i mezzi di comunicazione è consentita esclusivamente per tutelare il diritto di difesa del proprio assistito e nei limiti normativi e deontologici". E anche come il difensore, nei rapporti con gli organi di informazione, "non può fornire notizie coperte dal segreto di indagine anche laddove fosse autorizzato dal proprio assistito e deve ispirarsi sempre a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza". Ancora: "Il difensore deve prestare inoltre particolare attenzione alle forme, ai contenuti, ai tempi ed alle modalità delle proprie comunicazioni con i media assicurandosi che non siano mai denigratorie nei confronti delle altre parti processuali".
E in ultimo: "Il difensore deve prestare particolare cura alla completezza e correttezza della propria comunicazione soprattutto dal punto di vista tecnico assicurandosi rigorosamente che i contenuti veicolati siano ineccepibili" e "deve inoltre valutare con estrema cautela l’opportunità e la convenienza di ogni comunicazione con i media in termini di strategia processuale avuto sempre riguardo all’esclusivo interesse del diritto di difesa dell’assistito ed evitando assolutamente che la propria esposizione mediatica possa apparire, anche solo indirettamente, di carattere autopromozionale".