
La Corte costituzionale mette nero su bianco le motivazioni della sentenza numero 64 con la quale lo scorso 9 aprile ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania sul terzo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale a statuto ordiniaro eletto a suffragio universale e diretto. La Consulta ha dichiarato che tale divieto è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della costituzione. Esso costituisce, del resto, l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da "temperamento di sistema" rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da "ponderato contraltare".
In via generale, aggiunge la Corte costituzionale, l'obbligatorietà di un principio fondamentale - come quello del terzo mandato - e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, poi, la natura di principio fondamentale può essere riconosciuta anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale ; e Il divieto del terzo mandato consecutivo ha tale natura, perchè - come è generalmente proprio di tutti i divieti - esprime "un precetto in sè specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi interstiziali di regolazione".
Ma è poi nel seguente passaggio dove i giudici della Corte bacchettano Vincenzo De Luca. Secondo il più importante organo di garanzia costituzionale, infatti, nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo è stato lo stesso legislatore statale ad avere "ancorato l'applicazione del principio alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all'elezione diretta del presidente della Giunta regionale". Ne consegue, quindi, che le leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l'entrata in vigore della legge numero 165 del 2004 "non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti".
Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l'entrata in vigore della legge della regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo "non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi", ma all'articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, "in quanto compatibili con la presente legge, alle altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia".
La disposizione impugnata - nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali - si pone, quindi, "in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione". Ecco perché De Luca non potrà ricandidarsi a presidente di Regione alle elezioni che si terranno in Campania tra fine 2025 e inizio 2026.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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