Navigare in internet? Per la Cassazione, anche agli arresti domiciliari, si può

La Suprema corte si è pronunciata sul caso di due giovani detenuti in casa. Se il web viene usato con fini conoscitivi e di ricerca per i giudici non ci sono controindicazioni. Vietati invece i social network alla Facebook: «Come i pizzini»

Facebook Twitter e social network similiari no, permettono di comunicare, tanto quanto la posta elettronica, e quindi sono un mezzo di comunicazione con l'esterno a tutti gli effetti. Ma navigare su internet, se con fini di approfondimento e di ricerca, non può considerarsi tecnicamente un contatto con l'esterno, e quindi una violazione del regime di detenzione.
Lo dicono i giudici della Cassazione, che si sono pronunciati sulla vicenda di due giovani siciliani, agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni di Caltagirone (Catania). Per la Suprema corte il fatto in sé di connettersi alla rete non costituisce una violazione della detenzione. I due giovani protagonisti del casoavevano rischiato di rientrare in carcere perchè erano stati sorpresi a comunicare attraverso il social network. A seguito di un ricorso della Procura Generale contro l'ordinanza del Gip di Caltagirone che aveva deciso di non applicare la detenzione in carcere, la Suprema Corte ha statuito che viola gli arresti domiciliari l'utilizzo di Facebook perché si tratta di un mezzo idoneo a comunicare con terze persone (al pari, hanno scritto i giudici, dei «pizzini»). Tuttavia, secondo la Cassazione, l'uso di internet non è vietato tout-court se abbia soltanto una funzione conoscitiva e di ricerca. E così P.R.

, che stava seguendo un corso on line di tecnica della pittura ad olio prima dell'arresto, ha deciso, a mezzo dei propri avvocati Lorenzo Amore ed Anna Orecchioni, di chiedere al Tribunale di Caltagirone, investito dalla Cassazione, la possibilità di utilizzare internet, escludendo Facebook e a posta elettronica.

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