Detrazioni, scadenze, eccezioni: tutto sul Superbonus e il dl Aiuti quater
21 Novembre 2022 - 10:52Con l’entrata in vigore del decreto Aiuti quater cambiano le geometrie del Superbonus tra detrazioni, scadenze ed eccezioni. Il punto della situazione
Con il decreto Aiuti quater il governo ha speso energie per cercare di mettere ordine in una materia, quella del Superbonus 110%, di per sé molto articolata tra variabili, norme, eccezioni, detrazioni e scadenze.
La procedura che porta alla semplificazione delle agevolazioni per l’efficientamento energetico comporta la creazione di differenze che poi verranno fatte convergere verso un’unificazione degli incentivi. È quindi opportuno fare il punto della situazione nell’attesa che l’esecutivo porti a termine il compito che si è prefissato.
Superbonus e condomini
Le spese sostenute entro il 31 dicembre godono della detrazione al 110%. Quelle sostenute entro la fine del 31 dicembre 2023 restano sotto l’egida della medesima detrazione se i condomini hanno deliberato i lavori e comunicato la Cilas entro il 25 novembre del 2022, altrimenti il beneficio scende al 90%.
A latere, così come previsto attualmente, il Superbonus per i condomini sarà ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Edifici da 2 a 4 unità immobiliari
Anche in questo caso le spese sostenute durante il 2022 sottostanno al beneficio del 110%. Vale la medesima regola in auge per i condomini, ossia l’avere presentato la Cilas entro il 25 novembre del 2022, requisito necessario per godere della detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023 le quali, altrimenti, possono essere riconosciute al 90%. A partire dal 2024 il Superbonus scenderà al 70% per poi raggiungere il 65% nel 2025.
Case popolari
Gli istituti per le case popolari e le cooperative che assegnano gli immobili ai propri soci che avranno eseguito almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno del 2023 potranno avvalersi della detrazione al 100%. Per quelle che non dimostreranno di avere eseguito il 60% dei lavori la detrazione al 110% sarà possibile soltanto fino al 30 giugno del 2023.
Abitazioni singole
Per le unità indipendenti e per le villette si prospettano due panorami differenti. Sottostanno al Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 a patto che il 30% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 settembre 2022, altrimenti il limite entro il quale godere della detrazione piena, si è esaurito il 30 giugno 2022.
Per chi è proprietario o vanta diritti reali sull’unità immobiliare e avvierà i lavori nel corso del 2023 avrà diritto al bonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che sia la sua abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento inferiore ai 15mila euro annui, tetto che sale con l’aumentare dei membri del nucleo famigliare.
Zone terremotate
Gli interventi su tutti gli immobili danneggiati e ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009 danno diritto all’agevolazione al 110% fino alla fine del 2025 ma soltanto sulla parte eccedente gli eventuali contributi già ottenuti per la ricostruzione. Chi rinuncia a tale contributo – limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 - può contare sulla detrazione al 110% con una spesa maggiorata del 50%.
Terzo settore
Gli immobili posseduti dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato o dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri e che hanno comunicato la Cilas possono godere della detrazione al 110% per tutto il 2023, salvo poi vederla ridotta al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Quelle che non hanno depositato la Cilas entro il 25 novembre possono avvalersi del 110% fino al 31 dicembre 2022, del 90% per tutto il 2023 e poi del 70% durante il 2024 e del 65% nel 2025.
Le organizzazioni che beneficiano della spesa maggiorata possono avvalersi del 110% fino alla fine del 2025.
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