Quattordicesima in arrivo: la doppia data, gli importi e il caso dei pensionati

In genere il pagamento per i lavoratori dipendenti avviene tra i mesi di giugno e luglio. I pensionati ricevono la somma a luglio o a dicembre

Quattordicesima in arrivo: la doppia data, gli importi e il caso dei pensionati
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La quattordicesima, mensilità che si aggiunge alla tredicesima in alcune tipologie di contratto, è attesa dai beneficiari tra i mesi di giugno e luglio. Questo contributo extra in busta paga spetta solo nei casi in cui esso è previsto dal contratto collettivo nazionale impiegato dall'azienda, ma non si eroga mensilmente al dipendente: il suo ammontare viene maturato e calcolato ogni mese di lavoro e successivamente corrisposto in un'unica soluzione entro i tempi previsti dal Ccnl di riferimento. La "gratifica estiva" viene a formarsi dalla somma dei ratei maturati mensilmente dal lavoratore da luglio fino a giugno dell'anno successivo.

Il calcolo e i termini

Come detto le norme per calcolare e definire i termini di pagamento delle quattordicesime sono riportate nei contratti collettivi, ma vi sono dei casi in cui, pur non prevista dal Ccnl, la "gratifica estiva" viene riconosciuta dall'azienda tramite uno specifico regolamento interno. Generalmente il suo totale è pari allo stipendio del mese in cui viene erogata: se il pagamento deve avvenire entro il 30 giugno, ad esempio, la cifra sarà la stessa di tale mensilità. Per il suo conteggio si valutano ovviamente i mesi in cui il lavoratore risulta sotto contratto con l'azienda, a parte quei casi in cui non è prevista la maturazione del compenso, come le assenze non retribuite, le assenze ingiustificate, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, l'aspettativa non retribuita, il congedo parentale, la cassa integrazione pagata direttamente dall’Inps al dipendente e lo sciopero.

Anche le scadenze sono dettate direttamente dalle norme riportate nel Ccnl di riferimento. Nel contratto di commercio, la quattordicesima matura da luglio a giugno dell'anno successivo, e va erogata entro il 1° luglio (tenendo presente quindi che si fa riferimento alla busta paga di giugno)."Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari", spiega l'articolo 208 del contratto collettivo nazionale del commercio.

Pensioni

Anche alcuni pensionati possono beneficiare della quattordicesima, quota in genere versata dall'Inps a luglio o dicembre di ogni anno introdotta per la prima volta dalla legge 127 del 3 agosto 2007 e poi modificata dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016 all'art.1-comma 187. Essa viene erogata ai pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, agli over 64 e a coloro i quali hanno un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti. "In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante", spiega l'Inps sul suo sito, "l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato".

Per i pensionati che hanno maturato i requisiti richiesti entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento, il pagamento della quattordicesima avviene nel mese di luglio. Percepiscono la mensilità extra a dicembre invece coloro che soddisfano i requisiti reddituali e contributivi richiesti e che compiono 64 anni dal 1° luglio al 31 dicembre, così come coloro i quali diventano titolari di pensione nel corso del 2023. L’importo varia da un minimo di 336 euro (pensionati con redditi tra 1.5 e 2 volte il trattamento minimo e almeno 15 anni di contributi/18 anni lavoratori autonomi), a un massimo di 655 euro (pensionati con reddito fino a 1.

5 volte il trattamento minimo e con più di 25 anni di contributi/28 anni lavoratori autonomi). Qualora il pensionato, pur avendone diritto, non riceva la quota spettante, è possibile per lui presentare specifica istanza di ricostruzione online.

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