Con il cosiddetto «decreto sicurezza» è stato stabilito che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». La condanna per il reato in questione (o, anche, lapplicazione della pena con il cosiddetto «patteggiamento») «comporta la confisca dellimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato».
La norma in questione - come evidenziato anche dal Consiglio superiore della magistratura - pone particolari problemi per la locazione a stranieri regolarmente soggiornanti, in relazione agli effetti della carenza del titolo di soggiorno sopravvenuta nel corso del rapporto di locazione.
La Confedilizia ha, in proposito, inviato unapposita circolare - con precise istruzioni operative - alle proprie Associazioni territoriali, il cui elenco, con recapiti, può essere scaricato dal sito della proprietà immobiliare (www.confedilizia.it) e presso le quali può essere attinta ogni utile informazione. Nella circolare si spiega, anzitutto, che la disposizione di cui trattasi si applica ai soli «stranieri» (ai soli immigrati extracomunitari, quindi).
Si suggerisce, poi, di contrarre con gli stranieri - previa richiesta di esibizione del loro titolo di soggiorno - locazioni di durata non superiore al periodo di permanenza autorizzata dello straniero in Italia e quindi, se del caso, transitorie, comunque avvertendo che tale ultimo tipo di locazione (a canone stabilito dalle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, in alcune zone) non può in ogni caso superare i 18 mesi. Anche in ordine alle modalità di stipula delle locazioni transitorie, ogni informazione può essere attinta presso le Confedilizie locali.
* presidente Confedilizia
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