Leggi il settimanale
Aggiornato alle ore 10:33
Attualità

Arrivano anche in Italia le targhe personalizzate: cosa prevede il nuovo Codice della strada

In realtà nel CdS è già prevista una norma inerente la personalizzazione, ma fino ad oggi era sempre rimasta al palo

Si possono rottamare le multe? Tutto quello che c'è da sapere

Un tocco di originalità e identità in più sulla propria auto, superando il rigido automatismo dell’assegnazione sequenziale: tra le novità contemplate nel nuovo Codice della Strada approvato dall’esecutivo spicca la possibilità per gli automobilisti italiani di richiedere targhe personalizzate. Una svolta attesa da tempo, orientata ad allineare il sistema nazionale di registrazione dei veicoli a una pratica già ampiamente diffusa all’estero.

La misura rientra nel pacchetto di interventi normativi promossi dal Mit e segna il primo passo di una riforma che si annuncia complessa da attuare: per l’entrata in vigore del servizio dopo il via libera del Consiglio dei ministri occorrerà infatti attendere la pubblicazione dei successivi decreti attuativi, che dovranno fissare il tariffario ufficiale, le tempistiche di gestione delle pratiche e i paletti dei caratteri consentiti.

Si tenga presente che in Italia, almeno in linea teorica, la possibilità di richiedere una sequenza alfanumerica su misura era già prevista dall’articolo 100, comma 8 del Codice della Strada (introdotto dalla Legge 120/2010): “Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere [...] una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione”. La disposizione, tuttavia, è rimasta per oltre un decennio una “norma fantasma” a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi sui costi e dell’assenza di una piattaforma informatica dedicata gestita dal Ministero: ora potrebbe davvero cambiare tutto, ma in che modo?

Fermo restando che tutto dipenderà dal decreto attuativo, le norme di riferimento sul tema al momento vigenti nel Codice della strada sembrano tracciare una strada differente rispetto, ad esempio, a quanto accade negli Stati Uniti. Rendere “unica” la propria targa in Italia non significherà presumibilmente poterne cambiare completamente l’aspetto o stampare scritte decorative a seconda del proprio gusto, a meno che nel decreto attuativo non si stravolga questo concetto di base. La personalizzazione dovrebbe consistere nella facoltà di opzionare una specifica combinazione di numeri e lettere, ad esempio per celebrare una data simbolica, le proprie cifre anagrafiche o il nome di un brand aziendale, ma sempre rimanendo ancorati ai paletti previsti dalla legge, e includendo dettagli obbligatori per il Codice della strada come la sigla repubblicana, gli ologrammi anti-contraffazione e le bande azzurre laterali (Art.100 CdS, commi 5 e 9). Valutando le altre norme già in vigore nel CdS, la sequenza dovrà presumibilmente rispettare precisi requisiti.

Sintassi standard, ovvero il mantenimento della lunghezza alfanumerica prevista per i supporti di immatricolazione nazionali. La norma sulle targhe personalizzate già prevista, a cui la novità dovrebbe agganciarsi, chiarisce che la personalizzazione avviene all’interno del formato standard nazionale (“Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento...” all’art.100 comma 8 del CdS), per cui è probabile che rimanga la sequenza 2 lettere, 3 cifre, 2 lettere.

Sicurezza e ambiguità: incompatibilità e divieto assoluto di utilizzo di combinazioni ingannevoli (“è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo” Art.100 CdS, comma 10), ad esempio riconducibili a corpi dello Stato o servizi d’emergenza. Ovviamente, dato che ogni atto amministrativo rilasciato dallo Stato (compresa una targa o un documento pubblico) deve rispettare i principi generali del buon costume, dell’ordine pubblico e del decoro, come già previsto negli algoritmi informatici della Motorizzazione Civile usati per generare le targhe sequenziali, e così in tutti i Paesi che adottano le targhe personalizzate, si continueranno a escludere sequenze che possano formare parole scurrili o offensive.

Unicità: impossibilità di duplicare sequenze già attribuite a veicoli in circolazione o inserite nei registri storici. Le targhe “non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo” (Art.100, comma 3bis), e la Motorizzazione le rilascia solo “dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata” (Art.100, comma 10).

Al momento si tratta solo di ipotesi basate sul regolamento in vigore, per cui anche per quanto concerne le fasi di accesso alla personalizzazione e i costi si può effettuare un’ipotesi basata sul raffronto con la situazione in essere in altri Paesi. L’iter dovrebbe seguire una strada ben precisa:

  • Presentazione della preferenza: l’automobilista indica la stringa di caratteri prescelta tramite i canali telematici della Motorizzazione Civile o delle agenzie di pratiche auto abilitate;
  • Validazione informatica: il sistema centrale verifica l’effettiva disponibilità del codice alfanumerico e l’assenza di impedimenti normativi;
  • Pagamento: il richiedente provvede a versare i costi di segreteria e l’eventuale maggiorazione prevista per l’esclusività della targa;
  • Emissione ufficiale: la combinazione validata viene prodotta dal Poligrafico dello Stato ed equiparata a tutti gli effetti ai documenti di circolazione del veicolo.

Anche per quanto concerne i costi non c’è ad ora nulla di certo. A differenza del sistema anglosassone, dove le targhe speciali vengono spesso battute all’asta con cifre da capogiro, la modalità italiana dovrebbe prevedere una struttura di costi regolamentata. L’importo complessivo a carico dell’utente sarà la somma di tre componenti distinte: il costo materiale dei supporti stampati dal Poligrafico, le competenze per l’aggiornamento della carta di circolazione e il canone aggiuntivo di personalizzazione, la cui entità precisa verrà stabilita con apposito decreto ministeriale. Secondo le stime e le simulazioni formulate dalla stampa specializzata del settore automotive e dalle agenzie di settore in Italia si avrebbe un costo medio totale tra i 150 e i 300 euro, che comprenderebbe i circa 45 euro di costo fisso del supporto in alluminio del Poligrafico dello Stato, i diritti di segreteria/immatricolazione e la maggiorazione per la scelta alfanumerica.

Commenti