Il rapporto tra automobilisti e controlli su strada si appresta a cambiare profondamente: con l’entrata in vigore delle novità legate alla riforma del Codice della Strada, previste a partire dal 1° gennaio 2028, assisteremo a una vera e propria rivoluzione digitale, che manderà progressivamente in pensione i vecchi documenti cartacei e plastificati da tenere nel cruscotto o nel portafogli.
Patente, libretto e assicurazione
Questo percorso di digitalizzazione è stato inaugurato con l’introduzione nel 2024 della patente mobile, versione elettronica di quella tradizionale consultabile direttamente sullo smartphone tramite l’App IO all’interno del portafoglio digitale IT Wallet. Mostra i dati anagrafici, la foto, le categorie possedute, il saldo punti e un codice QR dinamico che le forze dell’ordine possono scansionare per verificare in tempo reale sulla banca dati della Motorizzazione Civile la validità del documento e l’assenza di sospensioni o revoche. Ovviamente non è sufficiente esibire una semplice foto.
Ad oggi in Italia ha lo stesso valore legale della patente tradizionale in caso di controlli su strada, per cui si potrebbe anche decidere di lasciare a casa il documento fisico, per quanto sia sconsigliabile in caso di smartphone scarico o assenza di campo. L’obbligo di esibizione, comunque, resta ancora in vigore, e il vero cambiamento troverà la sua definitiva consacrazione solo nel nuovo Codice della Strada approvato nell’ottobre del 2026.
Dal 2028, solo nel territorio nazionale, decadrà l’obbligo di avere fisicamente al seguito la documentazione di viaggio. Agli agenti non servirà più vedere uno schermo o un pezzo di carta: la verifica della regolarità di chi guida e del mezzo avverrà interrogando da remoto i registri telematici gestiti dalla Motorizzazione Civile, già oggi attivi e consultabili, ovvero:
- Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida (Anag): per verificare lo stato e i punti della patente;
- Archivio Nazionale Veicoli (Anv): per controllare i dati della carta di circolazione;
- Banca dati dei veicoli assicurati (presente nell’Anv): per accertare la validità della polizza RC Auto.
Se i dati sono correttamente registrati in questi archivi, viaggiare senza portafoglio o con lo smartphone spento non sarà più un reato amministrativo, almeno per quanto concerne questi documenti. Ma per quanto riguarda tutti gli altri?
Documentazione da esibire
Se per i contesti ordinari la rivoluzione del 2028 cancella l’obbligo di mostrare i documenti di bordo, esistono scenari specifici in cui sarà ancora indispensabile esibire prove cartacee o digitali agli agenti.
A differenza di quanto accade oggi, in cui è solo fortemente consigliato, dal 2028 il conducente di un’auto a noleggio o in leasing dovrà obbligatoriamente avere con sé ed esibire il contratto di locazione in caso di controllo. Questo perché non esiste ancora un Archivio nazionale dei veicoli a noleggio consultabile telematicamente da remoto dalle forze dell’ordine. Il discorso cambia per la carta di circolazione, oggi obbligatoria in originale o in fotocopia autenticata dal proprietario: dal 2028 se ne potrà fare a meno, dal momento che le autorità potranno interrogare da remoto i database della Motorizzazione.
Cosa cambia invece, per l’allievo e l’accompagnatore, per quanto concerne le esercitazioni alla guida finalizzate all’ottenimento della patente B? Partendo dal candidato, attualmente è obbligatorio avere con sé il foglio rosa in formato cartaceo originale e un documento d’identità. Dal 2028 la situazione cambierà, dato che i fogli rosa sono già registrati digitalmente nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la loro validità potrà essere eventualmente verificata a distanza dalle forze dell’ordine. Rimane invece l’obbligo di avere il documento di identità.
Per l’accompagnatore, invece la situazione è diversa: sia che si tratti di un parente che di un istruttore dell’autoscuola, anche dal 2028 sarà necessario esibire la patente di guida, in versione cartacea o digitale, in caso di verifica delle autorità: il controllo richiede infatti l’incrocio in tempo reale di molteplici informazioni, ovvero l’anzianità della patente (deve averla da almeno 10 anni), l’età anagrafica (non deve aver superato i 65 anni), la corrispondenza della categoria di patente. Gli istruttori di scuola guida dovranno inoltre continuare ad avere con sé ed esibire l’attestato di qualifica professionale, dal momento che questo certificato non è ancora integrato nei database telematici consultabili dalle forze dell’ordine.
Il nuovo Codice della Strada consolida anche le norme sulla guida accompagnata a 17 anni per i ragazzi che hanno già preso la patente della moto (A1) o del quadriciclo (B1). Anche per questa specifica fattispecie, la patente, le relative autorizzazioni ministeriali e i nominativi degli accompagnatori autorizzati saranno verificati dalle forze dell’ordine direttamente online.
L’accompagnatore, come accade per il foglio rosa, dovrà avere sempre con sé la patente fisica o digitale “B” o superiore. Qualora si tratti di un privato, ovviamente, il suo nome deve risultare tra i tre indicati nell’autorizzazione, mentre se si tratta di un dipendente
