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Maxi-conguagli luce e gas, il tempo non parte dal recapito della bolletta: quando la stangata si può rispedire al mittente

A far fede in questi casi non è la comunicazione: la prescrizione di 24 mesi scatta dall’ultimo giorno dell’erogazione

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Dover riprendere in mano a distanza di anni il conto dell’energia elettrica o del gas è un incubo che colpisce ciclicamente famiglie, imprese e condomini: maxi-conguagli, con importi a quattro o cinque cifre, possono tornare a gravare sui conti degli utenti anche quando si pensava che quei consumi fossero ormai archiviati. Tuttavia la tendenza delle società erogatrici di “congelare” i termini di pagamento emettendo delle fatture con enorme ritardo trova oggi dal punto di vista legale dei paletti invalicabili, come spiegato dall’avvocato Giuseppe Donato Nuzzo di Immobiliare.it.

La strada è stata tracciata dal Tribunale di Bologna, che con la sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026, ha fissato in modo chiaro e inequivocabile un principio a tutela dei consumatori in casi di controversie del genere: la decorrenza della prescrizione di 24 mesi prevista dalla legge per quanto concerne le bollette è da fissare non a partire dalla data di emissione della fattura, bensì da quella relativa all’ultimo giorno di erogazione effettiva del servizio finito nel mirino dei gestori.

Prescrizione breve

La cornice di riferimento nasce con gli interventi normativi introdotti a partire dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e rinforzati nel 2019, che hanno ridotto il termine ordinario di prescrizione per i servizi a rete (luce, gas e idrico) da 5 a soli 2 anni. A beneficiare di questo scudo è una vasta platea di cittadini, che comprende utenze domestiche, inclusi i singoli appartamenti e la gestione delle parti comuni dei condomini, microimprese, ovvero realtà imprenditoriali con un organico inferiore a 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo entro i 2 milioni di euro, e infine liberi professionisti e studi tecnici. Per quanto concerne il settore elettrico, è bene rimarcarlo, la regola della “prescrizione breve” si applica in modo uniforme a tutte le scadenze successive al 1° marzo 2018.

Il caso giudiziario

La causa approdata al Tribunale di Bologna rende bene l’idea della natura della controversia che si può venire a originare in casi del genere. Tutto ha inizio dalla pretesa di incasso da parte di un fornitore, che aveva ottenuto dal giudice un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per oltre 50mila euro. La cifra era dovuta a un maxi-conguaglio per consumi vecchi di anni, fatturati con colpevole ritardo dalla società.

Quando l’utente aveva fatto opposizione per far valere la prescrizione dei consumi, la compagnia si era difesa sostenendo che il tempo per chiedere il denaro iniziasse a decorrere solo dal momento dell’emissione della nuova fattura, e non da quello in cui l’energia era stata consumata. Un tentativo evidente di spostare in avanti le lancette dell’orologio per aggirare la scadenza dei due anni prevista dalla legge, secondo il Tribunale di Bologna, che ha respinto al mittente la pretesa economica sulla base di tre principi:

  • La natura della bolletta: secondo l’art. 1562 del Codice Civile, il credito sorge di pari passo con la somministrazione del bene. La bolletta è un semplice rendiconto contabile, non la fonte da cui nasce il diritto all’incasso;
  • La certezza del “dies a quo”: nelle richieste a conguaglio, la lancetta della prescrizione si aziona l’ultimo giorno del periodo di consumo effettivo indicato nel documento;
  • Il divieto di arbitrio per le aziende erogatrici: se si permettesse di far partire la prescrizione dalla data di stampa della bolletta, la garanzia dei 2 anni prevista dal legislatore verrebbe del tutto neutralizzata dalla discrezionalità del gestore.

Ciò considerato, dal momento che non erano stati emessi atti interruttivi della prescrizione, essendo trascorsi oltre 24 mesi dall’effettiva erogazione del servizio, i giudici hanno accolto il ricorso del consumatore.

Cosa prevede Arera

La sentenza si inserisce perfettamente nel solco delle direttive dell’Arera: il Testo Integrato della Fatturazione (TIF) stabilisce infatti che la bolletta debba essere emessa entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo contabilizzato. In concreto, per capire se una fattura è prescritta basta verificare se tra l’ultimo giorno del periodo di consumo addebitato e la data di emissione del documento sono trascorsi più di 2 anni e 45 giorni, in assenza di solleciti formali o lettere d’interruzione inviate nel frattempo dal creditore.

A ciò si aggiunga, a tutela del consumatore, che la regolamentazione di settore impone ai gestori di segnalare in modo trasparente e visibile in bolletta tutti quegli importi che rientrano nella finestra di prescrizione, allegando un modulo precompilato che l’utente può restituire per rifiutare il pagamento delle somme richieste. Ovviamente bisogna tenere presente il fatto che la prescrizione non scatta mai in modo automatico in sede giudiziale, ma deve essere espressamente contestata dal debitore (art. 2938 c.c.).

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