È socialmente pericolosa una colf che, in virtù dei dieci anni spesi a dedicarsi a una famiglia italiana, si è guadagnata l'impegno dei suoi datori di lavoro a cercare di regolarizzarla, barcamenandosi tra pratiche e convocazioni all'Inps? È la domanda sottesa al ricorso ai giudici del Tar presentato da una coppia di italiani contro il rigetto della domanda di regolarizzazione della loro colf moldava, perché nel 2005 era stata condannata a 2 mesi e 20 giorni di arresto per non aver ottemperato a un ordine di espulsione. Nel ricorso firmato dagli avvocati Fhaima Ghali Armanus e Antonella Tomasello si chiede non solo di concedere alla donna il titolo di soggiorno, ma si invoca anche l'annullamento della circolare con cui otto mesi fa il ministero dell'Interno aveva indicato come motivo ostativo alla procedura di emersione dalla clandestinità la condanna dello «straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore. Nello specifico, si tratta della circolare intitolata «Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'articolo 1 ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009 n. 102» inviata ai questori dal capo della polizia Antonio Manganelli lo scorso 17 marzo. Stabilisce il divieto di ammissione alla sanatoria degli stranieri che «risultino condannati, anche con sentenza non definitiva (...) per uno dei reati previsti agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale» per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo perché prevedono condanne particolarmente alte. Si parla dunque di reati gravissimi che vanno dal terrorismo, alla droga, alla fabbricazione di esplosivi, all'associazione di tipo mafioso e alla riduzione in schiavitù, o meno gravi come la corruzione, il furto, la truffa, l'estorsione. Secondo la circolare, «tra di essi, rientra (...) la prima figura di reato prevista dal citato articolo 14 comma 5 ter» della legge Bossi-Fini perché «punisce, con la reclusione da uno a 4 anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore». La colf in questione è in effetti stata condannata per questo reato, ma per i suoi legali è «manifestamente illogico e contrario alla ratio legis stabilire che un provvedimento legislativo quale la legge 102/2009, concepita per sanare una situazione di clandestinità esclude dal suo ambito applicativo soggettivo proprio i clandestini». Di più, parlano di «discriminazione» visto che la circolare penalizza chi è stato individuato come clandestino dalle forze dell'ordine (e dunque raggiunto da un decreto di espulsione) rispetto a chi invece si è autodenunciato. Si tratta di un principio «in contrasto con ogni criterio di intrinseca ragionevolezza» perché «di per sé la previsione di pene simili (per reati così diversi, ndr) non è necessariamente sintomo di eguale pericolosità sociale» da parte di chi li commette, scrivono gli avvocati. La colf, nello specifico, «ha svolto le proprie mansioni in modo ineccepibile sì da costruire con il datore di lavoro e la famiglia di quest'ultimo un rapporto di profonda e solida fiducia - proseguono Ghali Armanus e Tomasello -. In particolare la stessa ha prestato la sua attività con cura e dedizione alla persona della consorte del ricorrente in occasione della frattura del femore di quest'ultima a seguito di un grave incidente domestico». Quindi, argomentano, «non solo la lavoratrice in questione non è un soggetto pericoloso, ma è viceversa una persona che conduce un'esistenza dignitosa e perfettamente integrata nella famiglia del ricorrente e, più in generale, nel contesto sociale italiano».
Per non parlare poi del fatto che «la Prefettura ha impiegato oltre sette mesi per decretare la revoca/annullamento» del contratto di soggiorno e «ora pretende di aggirare le garanzie partecipative dell'interessato, accampando - in maniera incoerente - un'urgenza inesistente». Di qui, dunque, la richiesta di «annullare la circolare e il provvedimento applicativo, ordinando conseguentemente alla pubblica amministrazione di concedere il titolo di soggiorno».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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