Ecco cosa prevede il "lodo"

Un solo articolo, otto commi. E' il testo del 'lodo Alfano', il disegno di legge in materia di "sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", che ha ottenuto il primo sì del Parlamento, con il via libera della Camera, e che ora passa all'esame del Senato

Roma - Un solo articolo, otto commi. E' il testo del 'lodo Alfano', il disegno di legge in materia di "sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", che ha ottenuto il primo sì del Parlamento, con il via libera della Camera, e che ora passa all'esame del Senato. Nessuna modifica rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri è stata apportata dalle commissioni. L'Aula ha invece accolto un emendamento del Pd (l'Idv ha votato contro) che stabilisce che la sospensione dei processi non si applichi nel caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. Ecco quanto prevede il testo del lodo e l'emendamento dell'opposizione, accolto dall'Aula.

Sospensione - Sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato. I procedimenti giudiziari che restano sospesi possono anche riferirsi a fatti commessi prima della assunzione dell'Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio. Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell'esercizio della loro funzione. Continuano infatti ad applicarsi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono che il presidente della Repubblica possa essere posto in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione e il premier possa essere imputato per 'reati funzionali', previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Non reiterabilità La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un'altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. Ma l'opposizione sostiene che la norma non è abbastanza chiara da escludere ogni altra possibilità.

Ripresa del processo in caso di nuova carica L'emendamento del Pd, che la maggioranza ha accolto, prevede in maniera esplicita che uno dei quattro vertici dello Stato non possa cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. Si eliminerebbe così ogni possibile dubbio: il presidente del Consiglio se eletto capo dello Stato non potrebbe godere di nuovo della sospensione, neanche se assumesse la nuova carica nella stessa legislatura.

Rinunciabilità Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l'Alta carica può comunque rinunciare "in ogni momento" alla sospensione.

Non decorre la prescrizione Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.

Tutela delle altre parti Accogliendo una delle indicazioni della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l'allora 'lodo Schifani', il nuovo ddl prevede che l'altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità.

Entrata in vigore Il lodo entra

in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non dovranno, dunque, decorrere i 15 giorni previsti di solito per le leggi ordinarie.

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