Pur poco conosciuto, è in vigore il decreto legislativo «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», che dà attuazione all'articolo 7, legge numero 124 del 7.8.15, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tra le previsioni di interesse si segnala, in particolare, la riscrittura dell'articolo 5, decreto legislativo numero 33/13, in tema di accesso civico a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.
La nuova formulazione della norma prevede che l'obbligo previsto in capo alla P.A. «di pubblicare documenti, informazioni o dati» comporti «il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».
Stabilisce il diritto (da parte di chiunque, e salvo i casi espressamente indicati) di accedere anche a dati e documenti detenuti dalla P.A., «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione». Dispone che l'esercizio dei diritti in questione non possa essere «sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente», e che non sia richiesta motivazione per l'istanza di accesso civico (la quale deve identificare «i dati, le informazioni o i documenti richiesti» e può essere presentata, in via alternativa, all'ufficio che detiene tali dati o informazioni, all'ufficio relazioni con il pubblico, ad altro ufficio indicato dalla stessa amministrazione sul proprio sito o ancora, in casi specifici, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza).
*Presidente
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