La «mediazione» catastale

La mediazione tributaria l'istituto, introdotto nel 2011, che prevede una fase precontenziosa per le controversie di valore non superiore a 20mila euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate è applicabile, in seguito all'integrazione nell'Agenzia delle entrate dell'Agenzia del territorio, alle controversie inerenti operazioni gestite da quest'ultima Agenzia. Lo sottolinea il Consiglio nazionale del Notariato nello Studio numero 72-2013/T. «Ci si riferisce qui si legge nel documento non già semplicemente ad operazioni catastali (ad esempio per l'attribuzione della rendita, operazioni ritenute con Circolare del Dipartimento delle Finanze numero 1 del 21 settembre 2011 di valore non determinabile), bensì al tributo liquidato in relazione alla rendita attribuita e/o ai relativi accessori ovvero alle sanzioni irrogate con il medesimo atto. Di guisa che, in difetto ad esempio della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dovuta dal contribuente (a norma del comma 8 articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010) e quindi della consequenziale attribuzione della rendita «presunta» in esito all'aggiornamento fatto d'«ufficio» dalla (ex) Agenzia del territorio, il contribuente potrebbe (rectius, dovrebbe) fare ricorso ora alla istanza di reclamo/mediazione se volesse contestare la debenza o la entità dei tributi speciali connessi con la procedura di attribuzione della rendita stessa o i relativi accessori o le sanzioni.

Ma per quanto sopra detto (mancata riconducibilità dell'atto alla ex Agenzia del territorio e ora delle Entrate), il contribuente non potrebbe valersi del medesimo percorso per contestare i tributi dovuti al Comune in esito all'attribuzione della rendita presunta in tal modo effettuata».*PresidenteCentro studi Confedilizia

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