Riscaldamento e relazione «asseverata»

Come già evidenziato su queste colonne, il decreto correttivo al decreto legislativo numero 102/'14 ha previsto, con riferimento al riparto delle spese connesse al consumo di calore a seguito dell'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, che tale riparto possa derogare alla norma tecnica Uni 10200 (e successive modifiche e aggiornamenti) ove detta norma «non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento».

Ciò posto, interessa in questa sede soffermarsi sul concetto di «relazione tecnica asseverata». Il legislatore infatti, nel provvedimento in questione, non chiarisce cosa debba intendersi per «asseverata» e, in particolare, se tale termine possa essere letto nel senso di «giurata». Né dall'analisi di altri provvedimenti legislativi si può trarre una conclusione certa circa il fatto che i due termini possano essere utilizzati come sinonimi, nonostante questo sia il comune convincimento.

In senso contrario risulta essersi espressa, ad esempio, la giurisprudenza amministrativa la quale ha ritenuto la nozione di perizia «asseverata» non coincidere con quella di perizia «giurata» essendo sufficiente, per integrare la prima, una dichiarazione resa dall'interessato «con certezza e convincimento» nella quale lo stesso si assuma la responsabilità di quanto affermato confermando che risponde al vero (Tar Abruzzo, Pescara, Sezione I, sentenza numero 450 del 28.4.08). Ciò che, tornando al caso che ci occupa, significherebbe, in sostanza, che, ai fini della deroga di cui trattasi, è sufficiente che il tecnico incaricato sottoscriva la sua relazione attestando attraverso un'apposita dichiarazione riportata nella relazione stessa la veridicità dei contenuti ivi riportati.

*Presidente

Centro studi Confedilizia

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