L'articolo 77 del codice di procedura civile ha inserito tra le «cose mobili assolutamente impignorabili» anche «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».
Ma quali sono gli «animali da affezione o da compagnia» di cui parla la norma? In base alla legge numero 281 sono i cani e i gatti. Secondo il regolamento Ue numero 576 sono invece oltre ai cani e ai gatti anche furetti nonché gli invertebrati. Rientrano insomma nella categoria di animali di affezione anche i pitoni e affini, gli animali acquatici come gli anfibi, gli uccelli e i piccoli roditori dl criceto al coniglio basta che non siano allevati per scopi di lucro. Ai sensi dell'accordo scritto tra il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, è, poi, animale da compagnia o affezione «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per la compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità». Gli animali selvatici non sono espressamente considerati animali da compagnia. Tale definizione è sovrapponibile, ma anche più ampia, rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo nel 1987 e ratificata dall'Italia con la legge numero 201, che per animale da compagnia intende «ogni animale destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio, domestico, per suo diletto e compagnia».
*presidente Centro studi
Confedilizia
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