Eluana, ecco il testo del ddl

Ecco il testo dell’unico articolo, diviso in due commi, del disegno di legge su Eluana Englaro presentato il 7 febbraio al Senato dopo una approvazione lampo in Consiglio dei ministri

Eluana, ecco il testo del ddl

Roma - Ecco il testo dell’unico articolo, diviso in due commi, del disegno di legge su Eluana Englaro presentato il 7 febbraio al Senato dopo una approvazione lampo in Consiglio dei ministri. "In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Il disegno di legge Nella relazione che accompagna il disegno di legge si spiega: "In attesa dell’approvazione di una completa ed organica disciplina legislativa in materia di fine vita, di fronte a interrogativi non risolti allo stato dalla ricerca scientifica, si rende necessario intervenire, nel nome di un elementare principio di cautela, con apposito provvedimento, al fine di assicurare l’alimentazione e l’idratazione dei soggetti che non sono in grado di provvedere a se stessi. La recente cronaca ha evidenziato che, sulla base di provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in assenza di una specifica disciplina al riguardo, sono in corso iniziative dirette a sospendere le attività di alimentazione e idratazione prestate in favore dei predetti soggetti. Da più parti, e al riguardo è intervenuta anche un’autorevole sollecitazione da parte del Presidente della Repubblica, si è chiesto che il Parlamento assuma al più presto una posizione definitiva sulla materia ed in particolare sulla disponibilità dell’alimentazione e della idratazione. Va, tuttavia, impedito che nelle more dell’approvazione della nuova legge si pongano in essere atti irreversibili in danno proprio di quei soggetti che non hanno manifestato direttamente in modo certo o non sono attualmente in grado di esprimere la propria volontà in materia. Si rende pertanto necessario disporre il divieto di sospendere le attività di alimentazione e idratazione nei confronti di tali soggetti. Ciò, come prima si è accennato, in omaggio al principio della cautela, in forza del quale, fino alla completa definizione della materia, è ragionevole che venga assicurata la sopravvivenza delle persone interessate. Va infine sottolineato che il presente disegno di legge non crea alcun conflitto con l’autorità giudiziaria che è intervenuta sul tema con pronunce di volontaria giurisdizione. Si deve infatti rilevare che non si è in presenza dell’accertamento di un diritto in sede contenziosa, ma di un provvedimento che ha integrato la volontà di un privato rispetto ad un quadro normativo che, però, può cambiare, con conseguente adeguamento della pronuncia di volontaria giurisdizione a tale nuovo quadro normativo.

Ed invero con il presente disegno di legge si modifica l’assetto normativo della materia per l’aspetto riguardante chi non è in grado di provvedere a se stesso, senza peraltro incidere su alcun giudicato, in quanto, oltre alla considerazione che rispetto ad un provvedimento di volontaria giurisdizione è inappropriato parlare di giudicato, in ogni caso tale giudicato non può coprire anche situazioni sorte sulla base di una successiva normativa".

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