Fininvest condannata senza prove: «Berlusconi non poteva non sapere»

MilanoC’è anche un volantino di «Magistratura democratica» tra le prove che il giudice Raimondo Mesiano ha utilizzato per condannare la Fininvest a risarcire 750 milioni alla Cir di Carlo De Benedetti. La lettura delle 146 pagine delle motivazioni - consegnate alle parti ieri mattina - offre un lungo, dettagliato, a volte sorprendente spaccato del percorso logico seguito dal giudice per infliggere al gruppo di Silvio Berlusconi la condanna più alta mai inflitta in Italia in un processo civile.
A quindici anni di distanza dalla conclusione della «guerra di Segrate» per il controllo della Mondadori, nella sua sentenza Mesiano mette nero su bianco quello che nessuno dei numerosi giudici penali che si erano occupati della vicenda prima di lui aveva ritenuto provato: la colpevolezza di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, passato indenne per tutti i gradi del giudizio penale, secondo Mesiano «non poteva non sapere» che disponibilità economiche provenienti dai conti esteri della Fininvest erano state utilizzate dall’avvocato Cesare Previti per corrompere il giudice Vittorio Metta, componente della Corte d’appello che assegnò a Berlusconi il controllo della casa editrice milanese.
IL PROCESSO «ANOMALO»
Mesiano scrive che - anche a prescindere dal pagamento del giudice Metta - la sentenza del gennaio 1991 della Corte d’appello di Roma fu una sentenza «anomala». Tra gli aspetti di questa anomalia cita il fatto che come relatore della causa fosse stato scelto il giudice Vittorio Metta, nonostante questi fosse già sovraccarico di fascicoli: «Si ricava il convincimento di una fortissima concentrazione di cause e di potere nella persona del consigliere Metta, ciò che destò le critiche all’epoca anche della sezione romana di Magistratura democratica». Altra anomalia: il fatto che l’esito della causa fosse stato preannunciato da diversi rumours. A dimostrare che le voci giravano davvero, la sentenza cita le testimonianze di Corrado Passera e Emilio Fossati. Il fatto che entrambi all’epoca dei fatti lavorassero per De Benedetti, scrive il giudice, non li rende meno attendibili.
LA PROVA «PER PRESUNZIONE»
In due passaggi chiave della sentenza il giudice Mesiano afferma senza giri di parole che in un processo civile - anche se di entità astronomica come questo - si può pronunciare una sentenza anche in base a prove più vaghe di quelle del processo penale, e persino sulla base del ragionamento.
Il primo è il passaggio in cui dà per dimostrato che il giudice Metta impose agli ignari colleghi la decisione per cui si era fatto pagare: «Il presente è un giudizio civile che ha ovviamente uno statuto probatorio meno garantistico di un giudizio penale: se in un giudizio penale i fatti devono essere provati al di là di ogni ragionevole dubbio, la regola che stabilisce la soglia probatoria necessaria per il giudizio di responsabilità civile è quella del “più probabile che non”. Può dirsi che è assai probabile che Metta abbia concretamente condizionato il collegio». Identico il percorso che segue il giudice per dichiarare colpevole Silvio Berlusconi: «Il tribunale ritiene qui di poter fare pienamente uso della prova per presunzioni, che nel giudizio civile ha la stessa dignità della prova diretta».
«NON POTEVA NON SAPERE»
Anche se manca la prova documentale del passaggio di denaro, Mesiano ritiene provato che il giudice Metta abbia ricevuto - attraverso una serie di passaggi - almeno 400 milioni provenienti dai conti esteri della Fininvest: ma su questo punto, a dire il vero, anche le sentenze penali avevano raggiunto la stessa conclusione. Dove invece Mesiano si spinge con decisione più in là è quando «incidenter tantum», ovvero «di passaggio» sostiene che Silvio Berlusconi fu complice di quel versamento.
Ricorda che la Cassazione non assolse Berlusconi, ma si limitò a dichiarare il reato prescritto: «Se il Berlusconi non è stato prosciolto nel merito dalla Corte è perché ad avviso della medesima non vi era l'evidenza dell’innocenza dell'imputato», premette. E prosegue sostenendo che il proscioglimento deciso dalla Cassazione «non preclude in alcun modo che nella presente sede venga ritenuto incidenter tantum che il Berlusconi ha commesso il fatto».
«I conti All Iberian e Ferrido erano accesi su banche svizzere di cui era beneficiaria la Fininvest. Non è quindi pensabile che un bonifico dell'importo di circa 3 miliardi di lire potesse essere deciso senza che il legale rappresentante, che poi era anche amministratore della Fininvest, lo sapesse e lo accettasse. In altre parole, il tribunale ritiene qui di poter fare pienamente uso della prova per presunzioni, che nel giudizio civile ha la stessa dignità della prova diretta».

«Pertanto è da ritenere incidenter tantum e ai soli fini civilistici, che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva, corresponsabilità che come logica conseguenza comporta la responsabilità della stessa Fininvest». Da questa responsabilità, scrive il giudice, deriva l’obbligo del Biscione a versare il megarisarcimento chiesto dalla Cir.

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