Roma - Gli ausiliari del traffico possono elevare multe soltanto per violazioni di divieto di sosta. Lo ribadisce la Cassazione, accogliendo il ricorso di un’automobilista contro una sentenza del giudice di pace di Roma. La donna si era vista presentare una contravvenzione poichè sorpresa a circolare nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici e lamentava dunque l’«incompetenza assoluta» dell’accertatore, in quanto quest’ultimo era un ausiliare del traffico. La Suprema Corte (seconda sezione civile, sentenza n. 16777) ha dunque dato ragione alla ricorrente: «il legislatore - si legge nella sentenza - ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni (dell’ausiliare, ndr) riguardano soltanto le ’violazioni in materia di sostà e ’limitatamente alle aree oggetto di concessionè, poichè la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non a evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati».
In tal senso, ricordano i giudici di legittimità, «è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli», ma esclusivamente nei casi in cui «venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta», o «in seconda fila», oppure «negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli».
Laddove, invece, le violazioni «consistano in condotte diverse», spiegano i giudici di ’Palazzacciò, come, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, «l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico». La contravvenzione in esame, dunque, conclude la Cassazione, deve essere annullata: il Comune di Roma dovrà inoltre pagare tutte le spese di lite.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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