La grande revisione del Codice della strada arriverà solo in autunno, ma un assaggio delle modifiche al comportamento al volante si avrà da questo sabato, con lentrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, il «pacchetto sicurezza». Intervento che delega ampi poteri ai sindaci anche riguardo la sicurezza al volante: con la modifica dellarticolo 20 del codice della strada è stato infatti assegnato al sindaco (per le strade urbane) e al Prefetto (extraurbane), il nuovo potere di ordinare limmediato sgombero di occupazioni abusive delle strade con spese a carico del trasgressore. Se loccupazione è a fini commerciali viene ordinata la chiusura dellesercizio commerciale o di somministrazione alimenti e bevande fino allo sgombero delle occupazioni abusive e al pagamento delle spese eventuali e comunque per almeno cinque giorni. Le stesse regole dall8 agosto varranno per la pulizia e il decoro delle aree pubbliche antistanti gli esercizi. La pulizia delle strade è al centro anche del nuovo articolo 34 bis: chi sporca gettando rifiuti o oggetti dai veicoli è punito con sanzione da 500 a 1000 euro.
Giro di vite contro chi guida ubriaco: la modifica dellarticolo 186 prevede che quando una persona guida un veicolo di cui non è proprietario, con un contenuto di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi/litro - commettendo il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza visto che il limite massimo è di 0,5 g/l-, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Lammenda (da 1.500 a 6mila euro) è poi aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7. Sempre in contrasto alla guida sotto leffetto di sostanze stupefacenti la modifica allarticolo 187: quando una persona guida un veicolo non di sua proprietà in stato di alterazione dovuto a consumo di sostanze stupefacenti, la durata della sospensione della patente è raddoppiata; e anche in questo caso lammenda (da 1.500 a 6mila euro) è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso tra le 22 e le 7. Laggravante «notturna» viene poi applicata a diverse infrazioni come velocità pericolosa, velocità eccessiva, mancata precedenza, violazione della segnaletica, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, cambio direzione o corsia e altre manovre, mancata osservanza dei limiti di tempo per la guida degli autocarri.
La modifica allarticolo 193 determina che in caso di guida di veicolo senza assicurazione, o con documenti assicurativi falsi o contraffatti, il veicolo, se è intestato al conducente, è confiscato. La patente di chi guida è sospesa per un anno. Il nuovo articolo 219 bis, infine, equipara la procedura delle sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) e dei punti-patente, anche al certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.
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