Un limite della legge: non prevede possibilità di ricorso contro decisioni di organismi politici

6.10. Nonostante, infatti, varie proposte di riforma presentate nelle passate legislature, ancora oggi manca nell'ordinamento italiano qualsiasi forma di controllo esterno sulle delibere delle Camere ex art. 66 Cost. da parte di un organo che assicuri garanzie minime di imparzialità. Tale lacuna - che invece non è presente nella maggior parte degli altri Stati europei - compromette in radice la possibilità di rendere "decisioni eque ed oggettive" in tema di decadenza dal mandato parlamentare e si presta inevitabilmente a prevaricazioni delle forze politiche che riescono ad aggregare la maggioranza dei voti, come dimostra il caso del ricorrente sulla cui decadenza evidentemente pesa il radicato, radicale, non celato, irriducibile sentimento di ostilità politica delle componenti parlamentari avversarie.
6.11. In altre parole, affidando alla Camera il potere discrezionale di decidere la decadenza dal mandato per effetto della sopravvenuta incandidabilità conseguente all'applicazione del d.lgs. n. 235/2012, la permanenza in carica del parlamentare ed il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale finiscono per essere esposti a pericolose manipolazioni. E nel caso di specie, vi sono elementi sufficienti per convincersi che, in effetti, gli obiettivi politici hanno prevalso sulle ragioni del diritto.
7. Da ultimo, le misure limitative dei diritti elettorali qui contestate risultano palesemente discriminatorie, in quanto, per un verso, comportano un trattamento del ricorrente meno favorevole rispetto a quello applicabile ad altri soggetti che versano in condizioni analoghe e, per altro verso, riservano al ricorrente un trattamento uguale a quello previsto per altri soggetti che versano in condizioni significativamente diverse.
7.1. Sotto il primo profilo, basti osservare come l'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, sancita dall'art. 4 del d.lgs. n. 235/2012, non operi uniformemente nei confronti di tutti i titolari del diritto di elettorato passivo. Ed infatti, le cause di incandidabilità - avendo come presupposto determinate categorie di condanne - non possono operare per coloro che abbiano riportato all'estero condanne definitive per reati analoghi o a pene superiori ai due anni.
7.2. Ne consegue che i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea condannati all'estero per reati di frode fiscale simili a quello per cui è stato condannato il ricorrente potrebbero (in assenza di diversa disciplina) candidarsi alle elezioni al Parlamento europeo nelle circoscrizioni elettorali italiane in cui risiedono, in violazione tra l'altro del principio sancito dalle citate disposizioni primarie del diritto dell'Unione europea secondo cui il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo spetta ad "ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino (…) alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".
7.3. Lo stesso profilo discriminatorio nell'esercizio del diritto di elettorato passivo assume contorni ancora più gravi e ingiustificati con riferimento all'incandidabilità al Parlamento nazionale (e alla conseguente decadenza dal mandato parlamentare in caso di sopravvenuta incandidabilità), di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 235/2012, atteso che tali disposizioni resterebbero inoperanti nei confronti di cittadini italiani che siano stati condannati all'estero per reati di frode fiscale simili a quello per cui è stato condannato il ricorrente in Italia, i quali, dunque, (in assenza di diversa disciplina) non soltanto potrebbero candidarsi alle elezioni politiche nazionali, ma non potrebbero neppure essere dichiarati decaduti in caso di condanna sopravvenuta all'elezione.
7.4. Sotto il secondo profilo, è sufficiente osservare come il ricorrente subisca, per effetto di quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 235/2012, una limitazione del diritto di elettorato passivo pari ad almeno sei anni, indipendentemente dall'entità della pena accessoria interdittiva inflittagli dalla Corte d'appello di Milano (comunque non superiore a tre anni, stante il dictum della Suprema Corte). Per effetto di tale automatismo, il ricorrente viene trattato - dal punto di vista delle restrizioni del diritti di elettorato passivo - allo stesso modo di altri soggetti che hanno commesso reati molto più gravi o che hanno riportato condanne molto più pesanti, senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.
E. violazione dell'art. 13 cedu (diritto ad un ricorso effettivo), in quanto l'ordinamento italiano non prevede alcun rimedio interno accessibile ed effettivo per far valere i dedotti profili di incompatibilità con la cedu delle disposizioni del d.lgs. n. 235/2012 in tema di incandidabilità e della decisione della camera di appartenenza in merito alla decadenza del ricorrente per incandidabilità sopravvenuta
1. Ai sensi dell'art. 13 CEDU,
"Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale...".
2. La disposizione in questione impone agli Stati contraenti l'obbligo di offrire alle persone che sono sottoposte alla sua "giurisdizione" (art. 1 CEDU) la possibilità di far valere le proprie doglianze di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi Protocolli e di ottenere che esse siano "esaminate con sufficienti garanzie procedurali e in modo completo da un foro domestico appropriato che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità".
3. ...Il ricorrente si lamenta nel caso di specie di non disporre di alcun rimedio interno attraverso cui far valere la dedotta violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 3 P1 CEDU, letti anche congiuntamente all'art. 14 CEDU, conseguente alla ritenuta applicabilità retroattiva delle disposizioni in tema di incandidabilità e di decadenza.
4. Per quanto concerne l'incandidabilità, il ricorrente non può impugnare direttamente dinanzi alla giurisdizione costituzionale la legge o l'atto avente forza di legge da cui si assumono discendere effetti contrari alla CEDU, né può eventualmente ottenere la diretta disapplicazione delle disposizioni censurate da parte del giudice comune, essendo tale disapplicazione al momento preclusa secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale .
4.1. Relativamente all'attivazione del sindacato di costituzionalità, vero è che codesta Corte ha ritenuto in passato che l'art. 13 CEDU non possa interpretarsi nel senso di imporre allo Stato l'introduzione di un ricorso diretto di costituzionalità ; ma è vero anche che, pur in assenza di accesso diretto al giudice costituzionale, l'art. 13 CEDU deve comunque garantire che, nel caso di una doglianza "difendibile" ai sensi della CEDU, gli interessati abbiano a disposizione un rimedio per far valere tale doglianza.
4.2. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non dispone di alcun rimedio accessibile. Al riguardo, codesta Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che "nel sistema giuridico italiano, un individuo non gode di accesso diretto alla Corte costituzionale" e che, pertanto, l'eventuale formulazione di una questione di costituzionalità dinanzi ad una giurisdizione "non costituisce un ricorso (…) di cui la Convenzione esige l'esaurimento" .
4.3. Per altro verso, il ricorrente non potrebbe ottenere la diretta disapplicazione della norma interna ritenuta contraria alla CEDU da parte della Giunta del Senato o da parte del giudice comune eventualmente investito di un ricorso avverso la decisione di accertamento dell'incandidabilità. Come noto, infatti, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la Corte costituzionale ha categoricamente escluso una siffatta possibilità, riservando a se stessa il compito di espungere dall'ordinamento giuridico, con effetti erga omnes, quelle norme che siano ritenute insanabilmente contrarie alle disposizioni convenzionali.
5. Per quanto concerne la sanzione della decadenza dal mandato parlamentare per sopravvenuta incandidabilità, già si è avuto modo di rilevare come l'ordinamento italiano assegni in via esclusiva alla Camera di appartenenza il potere di pronunciarsi. Infatti, il sopravvenire in corso di legislatura di una condanna tra quelle contemplate dall'art. 1 del d.lgs.n. 235/2012 non comporta automaticamente la decadenza dal mandato parlamentare la quale consegue, invece, ad una "delibera" assunta discrezionalmente dai competenti organi parlamentari.
5.1. Non è necessario spendere molte parole per dimostrare che la garanzia del diritto ad un ricorso effettivo sancita dall'art. 13 CEDU è stata del tutto disattesa nel caso di specie. Basti, infatti, osservare come avverso la decisione con cui la Camera di appartenenza pronuncia la decadenza dal mandato di un suo componente per causa di incandidabilità sopravvenuta non sia previsto, nell'ordinamento italiano, alcun rimedio avente i caratteri di effettività richiesti dall'art. 13 CEDU, per farne valere l'eventuale contrasto con la garanzia del diritto tutelato dall'art. 3 del Protocollo n. 1 o da altre disposizioni convenzionali.
5.2. Il ricorrente non ha, dunque, la possibilità di sottoporre la decisione della Camera al controllo di un organo terzo ed imparziale, ma è costretto a subire le determinazioni, anche unilaterali e politicamente condizionate, delle forze parlamentari a lui contrarie.
5.3. D'altro canto, si è già osservato come la scelta di affidare in via esclusiva ad un organo politico la decisione in ordine alla permanenza in carica di un parlamentare non sia di per se stessa idonea ad assicurare quelle adeguate garanzie di imparzialità ed oggettività di giudizio che la giurisprudenza di questa Corte ritiene indispensabili per il rispetto del diritto del parlamentare a preservare il proprio mandato e della legittima aspettativa del corpo elettorale alla permanenza in carica del parlamentare per tutta la durata della legislatura.
IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 35 DELLA CONVENZIONE
1. Il ricorrente ritiene pienamente soddisfatte tutte le condizioni di ricevibilità per la proposizione del presente ricorso ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU.
2. Per quanto concerne, in particolare, la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni di cui all'art. 35, par. 1, CEDU, tale regola non trova applicazione nel caso di specie in quanto, come si è già detto, il ricorrente non dispone di alcun rimedio accessibile, adeguato ed effettivo per far valere a livello nazionale la violazione dei diritti CEDU .
2.1. Secondo quanto ripetutamente affermato da codesta Corte, il sindacato di legittimità costituzionale - così come attualmente configurato nell'ordinamento italiano - non costituisce un rimedio "accessibile" di cui è richiesto il previo esaurimento.
2.2. A ciò si aggiunga che, proprio in tema di incandidabilità, codesta Corte ha già avuto modo di escludere che l'interessato abbia l'onere - ai fini del previo esaurimento - di contestare in sede giudiziaria la decisione delle autorità competenti che ne abbiano rifiutato la candidatura ad una consultazione elettorale.
2.3. Analogamente, il ricorrente non dispone di alcun rimedio interno avente carattere di effettività per contestare la decisione della Camera di appartenenza di disporne la decadenza dal mandato parlamentare.
2.4. Come si è già detto, infatti, avverso la decisione della Camera di appartenenza non è prevista alcuna forma di ricorso dinanzi ad un organo terzo e imparziale, né la Giunta del Senato può considerarsi una "istanza nazionale" dotata dei necessari requisiti di "effettività" ai fini dell'applicazione della regola del previo esaurimento.
3. Con riguardo al rispetto del termine semestrale di cui all'art. 35, par. 1, CEDU, esso può farsi decorrere nella specie dal 1° agosto 2013, e cioè dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna del ricorrente resa dal Tribunale di Milano il 26 ottobre 2012 .
3.1. Fermo restando che la denunziata violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 ha carattere "continuativo", il termine di sei mesi può, dunque, ritenersi pienamente rispettato.
V. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA
Il ricorrente non ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale ..le doglianze oggetto del presente ricorso.
VI. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO
E DOMANDE PROVVISORIE A TITOLO DI EQUA SODDISFAZIONE
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, fatta salva ogni ulteriore deduzione in fatto ed in diritto ed ogni ulteriore doglianza che il sottoscritto ricorrente riterrà di formulare nel prosieguo della procedura, anche alla luce delle decisioni definitive del Senato in merito alla sua decadenza dal mandato parlamentare, il ricorrente chiede alla Corte:
A)in via preliminare, disporre la trattazione prioritaria del presente ricorso ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di procedura della Corte, in quanto avente ad oggetto una "importante questione di interesse generale" in grado di avere notevoli implicazioni per i sistemi giuridici interni e per il sistema europeo;
B)nel merito, accogliere le doglianze enunciate nel presente ricorso e dichiarare la responsabilità dello Stato italiano per la violazione
a.dell'art. 7 CEDU, perché l'applicazione nei confronti del ricorrente delle disposizioni del d.lgs. n. 235/2012 in tema di incandidabilità e conseguente decadenza dal mandato parlamentare a seguito di condanna per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore è contraria al divieto di retroattività delle sanzioni penali;
b.dell'art. 7 CEDU, perché l'applicazione nei confronti del ricorrente delle disposizioni del d.lgs. n. 235/2012 in tema di incandidabilità e conseguente decadenza dal mandato parlamentare lede il principio di legalità, sufficiente predeterminazione e proporzionalità delle sanzioni penali;
c.dell'art. 3 del Protocollo n. 1, letto anche congiuntamente all'art. 14 CEDU, perché l'incandidabilità prevista dal d.lgs. n. 235/2012 costituisce una restrizione del diritto di elettorato passivo del ricorrente, che non soddisfa i requisiti di legalità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito e che viola il divieto di discriminazione;
d.dell'art. 3 del Protocollo n. 1, perché la decadenza dal mandato parlamentare per incandidabilità sopravvenuta lede in maniera irreversibile il diritto del ricorrente, nella sua veste di leader di uno dei maggiori partiti politici italiani, di continuare a rivestire la carica di parlamentare e la legittima aspettativa del corpo elettorale alla permanenza in carica dello stesso per tutta la durata della legislatura per cui è stato democraticamente eletto, e perché la decisione sulla decadenza è viziata da manifesto carattere di arbitrarietà e sproporzione, essendo tra l'altro affidata ad un organo politico in difetto di qualsiasi possibilità di controllo esterno da parte di un'istanza indipendente e imparziale;
e.dell'art. 13 CEDU, perché il ricorrente non dispone di alcun rimedio accessibile ed effettivo per far valere le doglianze relative alla violazione dell'art. 7 CEDU, dell'art. 14 CEDU e dall'art. 3 del Protocollo n. 1;
C)a titolo di riparazione, trattandosi di violazioni aventi ripercussioni gravissime sulla libera espressione del corpo elettorale e sul funzionamento delle istituzioni democratiche, condannare lo Stato italiano all'adozione di tutte quelle misure, sia di carattere individuale sia di carattere generale, necessarie per rimuovere integralmente gli effetti pregiudizievoli delle lamentate violazioni della CEDU e le relative cause. Ciò al fine di assicurare il venir meno dell'indebita limitazione del diritto di elettorato passivo del ricorrente e la sua possibilità di partecipare alle prossime consultazioni elettorali;
D)con riserva di formulare, entro i termini previsti, ogni altra domanda relativa alle misure di riparazione.



DICHIARAZIONE E FIRMA
Dichiaro in coscienza e fede che, per quanto a mia conoscenza, le informazioni riportate nel presente formulario di ricorso sono esatte.
Roma, 7 settembre 2013
Silvio Berlusconi

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